IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la domanda, presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo
per  il  tramite  della  Regione  Abruzzo,  intesa  ad  ottenere   il
riconoscimento  del   disciplinare   di   produzione   dei   vini   a
Denominazione di Origine Controllata «Abruzzo»; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento del relativo disciplinare  di  produzione,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -  n.  149  del  29  giugno
2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover  procedere  al  riconoscimento  del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» in conformita' al parere  espresso  ed
alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' riconosciuta la Denominazione di Origine  Controllata  dei  vini
«Cerasuolo d'Abruzzo» ed il relativo disciplinare  di  produzione  le
cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  -  della
Repubblica italiana.