IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1992  di  attuazione  della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 26 giugno 1990 n.
90/428/CEE, relativa agli scambi di equidi destinati  a  concorsi  ed
alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005 n. 11  concernente  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  comunitari»
ed, in particolare, l'art.13 che  prevede  la  possibilita'  di  dare
attuazione alle modifiche di modalita' esecutive e di ordine  tecnico
di direttive gia' recepite, nelle materie di cui all'art.117, secondo
comma della Costituzione, con decreto  del  Ministro  competente  per
materia; 
  Vista la direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008  che
semplifica la procedura di redazione degli elenchi  e  di  diffusione
dell'informazione in  campo  veterinario  e  zootecnico,  modificando
tutte le direttive e la decisione  ivi  indicate,  tra  le  quali  la
sopracitata direttiva 90/428/CEE; 
  Vista la decisione della Commissione 2009/712/CE del  18  settembre
2009 che attua la predetta direttiva 2008/73/CE, fissando  lo  schema
con il quale mettere a disposizione, del pubblico e degli altri Stati
membri, le informazioni  relative,  tra  le  altre,  ai  concorsi  di
equini; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57 con il quale sono
state  attuate  le  menzionate  direttiva  2008/73/CE   e   decisione
2009/712/CE, attraverso  la  modifica  apportata  a  tutti  gli  atti
legislativi di recepimento della  precedente  normativa  comunitaria,
con esclusione delle modifiche della direttiva 90/428/CEE; 
  Considerato che  le  citate  modifiche  alla  direttiva  90/428/CEE
concernono la variazione della modalita' di messa a disposizione,  da
parte dello Stato membro, delle informazioni relative ai concorsi  di
equini rientranti nella deroga al principio di non discriminazione  e
dei  criteri  di  distribuzione  dei  fondi  per   la   salvaguardia,
promozione e miglioramento dell'allevamento e che come tali rientrano
nella previsione  di  cui  all'art.  13  della  sopracitata  legge  4
febbraio 2005, n. 11; 
  Considerato, in particolare, che detta nuova modalita' di  messa  a
disposizione, a favore del pubblico e degli altri Stati membri, delle
informazioni e criteri suddetti, consistente nella pubblicazione  sul
sito internet  istituzionale  del  Paese  membro  e'  di  fatto  gia'
operativa; 
  Considerata, quindi,  la  necessita'  ed  urgenza  di  recepire  le
menzionate  modifiche  alla  direttiva   90/428/CEE   attraverso   il
corrispondente adeguamento del decreto ministeriale 24 giugno 1992; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale  del  24  giugno
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermo restando le disposizioni d cui agli articoli 1 e  2,  una
determinata percentuale dell'importo delle  vincite  e  dei  proventi
inerenti  i  concorsi  puo'  essere  riservata   alla   salvaguardia,
promozione   e   miglioramento   dell'allevamento   nazionale.   Tale
percentuale non puo' comunque, a partire dal 1993, superare la misura
del 20%.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale  del  24  giugno
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'Unione  Nazionale  Incremento  Razze  Equine  -   U.N.I.R.E.
provvede a: 
    a)  comunicare  in  anticipo,  agli  altri  Stati  membri  ed  al
pubblico, la  volonta'  di  avvalersi,  fornendo  motivazione,  della
facolta' di organizzare concorsi di cui all'art. 3, comma 1; 
    b) mettere a disposizione degli altri Paesi membri e del pubblico
i criteri di cui all'art. 3, comma 2. 
  Tali informazioni sono disponibili attraverso la pubblicazione  sul
sito internet istituzionale dell'U.N.I.R.E. e su quello del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, nel  rispetto  dello
schema previsto nell'Allegato II, Capitolo 2, Capi  II  e  III  della
decisione 2009/712/CE.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 giugno 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 
Ufficio di controllo dei Ministeri delle attivita' produttive 
Registro n. 3 foglio n. 379.