IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali; 
  Visto l'art. 9 della legge 6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione
edile; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1 e
l'art. 8, comma 4-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Datori di lavoro ammessi all'incentivo 
 
  1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma  151,  della
legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che  assumono
lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione  ordinaria  con
requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile. 
  2. L'incentivo spetta anche alle societa' cooperative per il  socio
con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato. 
  3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di
un obbligo derivante dalla legge, dal  contratto  collettivo,  da  un
contratto individuale. 
  4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore
di lavoro abbia  effettuato  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. L'incentivo non spetta, se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di  lavoro  connesse  ad
una  crisi  o  riorganizzazione  aziendale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei  lavoratori  sospesi  o  in
riduzione di orario. 
  6. L'incentivo non spetta se, nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  8,
comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  tra  il  datore  di
lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore
vi sia  sostanziale  coincidenza  degli  assetti  proprietari  ovvero
intercorrano rapporti di  collegamento  o  controllo;  in  tali  casi
l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal
licenziamento.