IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione edile; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 8, comma 4-bis; Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1 Datori di lavoro ammessi all'incentivo 1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile. 2. L'incentivo spetta anche alle societa' cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato. 3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 5. L'incentivo non spetta, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 6. L'incentivo non spetta se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.