IL DIRETTORE GENERALE 
     della Vigilanza per la qualita' e la tutela del Consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n.  61,  che  rende  transitoriamente  applicabili  le
disposizioni di cui ai decreti  attuativi  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  relative
disposizioni applicative; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente  le  disposizioni  sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema  del
piano dei controlli, del prospetto tariffario  e  determinazione  dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente  la  modifica  dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
«Grance Senesi» nonche' l'approvazione del relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Vista   la   deliberazione   del   consiglio   di   amministrazione
dell'Associazione Vino DOC Grance Senesi del 6 luglio  2010  che,  ai
sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8  aprile  2010,
n.  61,  ha   individuato   la   societa'   «Toscana   Certificazione
Agroalimentare   s.r.l.»   quale   struttura   di   controllo   della
denominazione di origine «Grance Senesi»; 
  Vista la nota prot. AOO - GRT 204503/G 50.90.10 del 2  agosto  2010
con la quale la regione Toscana ha comunicato l'individuazione  della
struttura  di  controllo   «Toscana   Certificazione   Agroalimentare
s.r.l.»; 
  Vista la nota prot. n. AOO - GRT 252042 IG 50.40.20 del 1°  ottobre
2010 inoltrata dalla competente regione  Toscana,  con  la  quale  e'
stato espresso il parere favorevole sul piano  dei  controlli  e  sul
prospetto   tariffario    presentati    dalla    societa'    «Toscana
Certificazione Agroalimentare s.r.l.» per la denominazione di origine
controllata «Grance Senesi»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare
s.r.l.» e valutata  l'adeguatezza  del  piano  dei  controlli  e  del
prospetto tariffario; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
«Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»,  con
sede in Firenze, viale Belfiore, 9, e' autorizzata  ad  effettuare  i
controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento  (CE)  n.
1234/07 per la DOC «Grance Senesi» nei confronti di tutti i  soggetti
presenti  nella  filiera  che  intendono  rivendicare   la   predetta
denominazione di origine.