IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto  il  decreto  29  marzo  2010,   relativo   alla   protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  alla  denominazione
«Carciofo Spinoso di Sardegna», il cui utilizzo  viene  riservato  al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  alla  Commissione  europea  per  la   registrazione   come
denominazione di origine protetta con nota n. 20252 del  28  dicembre
2009; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che con deliberazione n. 51/19 del 24 settembre 2008 la
giunta  regionale  della  Sardegna  ha  designato  l'«Agenzia   Laore
Sardegna» quale organismo pubblico di controllo  sulle  produzioni  a
marchio comunitario di qualita'; 
  Considerato che il Consorzio  per  la  tutela  della  DOP  Carciofo
Spinoso di Sardegna ha indicato per il controllo sulla  denominazione
«Carciofo Spinoso di Sardegna» l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in
Cagliari, via Caprera n. 8; 
  Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha predisposto il  piano
di controllo per la  denominazione  «Carciofo  Spinoso  di  Sardegna»
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  Regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art.  14  della  legge  n.
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere evidente  e  immediatamente  percepibile  dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero  una  struttura  di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la  specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 22 settembre 2010; 
  Visti la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n.  8,
e' designata quale autorita' pubblica ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 marzo 2010.