IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Visto  il  decreto  29  aprile  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il
quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n.
8, e' stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1°  maggio
2010, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di
controllo previste dagli articoli 10 e 11  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006, per la denominazione di  origine  protetta  «Fiore  Sardo»,
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107  del
12 giugno 1996; 
  Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato  prevede  che  il
piano di controllo  comprensivo  del  prospetto  tariffario  sono  da
sottoporre  all'esame  del  Gruppo  tecnico  di  valutazione  di  cui
all'art. 14 della legge 526/99; 
  Considerato che  l'«Agenzia  Laore  Sardegna»,  conformemente  allo
schema tipo di controllo, ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione  di  origine  protetta  «Fiore  Sardo»  e  il  relativo
prospetto tariffario; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni; 
  Considerato la necessita', espressa dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere evidente  e  immediatamente  percepibile  dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero  una  struttura  di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la  specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 22 settembre 2010; 
  Visti la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della  legge
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n.  8,
e' designata quale autorita' pubblica ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione  di  origine  protetta  «Fiore  Sardo»,
registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE)  n.  1107
del 12 giugno 1996.