Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  «Taxotere»  (docetaxel)  -  autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
30  novembre  2009  e  27  aprile  2010  ed  inserita  nel   registro
comunitario dei medicinali con i numeri: 
      EU/1/95/002/003 «20 mg/1 ml -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1  flaconcino  da  1
ml; 
      EU/1/95/002/004 «80 mg/4 ml -  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1  flaconcino  da  4
ml; 
      EU/1/95/002/005 «160 mg/8 ml - concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1  flaconcino  da  8
ml. 
    Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.A. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 23 marzo 2010; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  23
giugno 2010; 
  Vista la  deliberazione  n.  24  in  data  21  settembre  2010  del
Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale TAXOTERE (docetaxel)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale. 
  Confezioni: 
    «20 mg/1 ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino  da  1  ml-  A.I.C.  n.
032391031/E (in base 10) 0YWHVR (in base 32); 
    «80 mg/4 ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 4  ml  -  A.I.C.  n.
032391043/E (in base 10) 0YWHW3 (in base 32); 
    «160 mg/8 ml - concentrato per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 8  ml  -  A.I.C.  n.
032391056/E (in base 10) 0YWHWJ (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso. 
Tumore della mammella. 
  «Taxotere» in associazione con  doxorubicina  e  ciclofosfamide  e'
indicato per il trattamento adiuvante di pazienti  con  tumore  della
mammella operabile linfonodo positivo. 
  «Taxotere» in associazione con  doxorubicina  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato
o  metastatico  che  non  hanno  ricevuto  una   precedente   terapia
citotossica per questa patologia. 
  «Taxotere»  in  monoterapia  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico,
dopo  fallimento  di   una   terapia   citotossica.   La   precedente
chemioterapia dovrebbe aver compreso una  antraciclina  o  un  agente
alchilante. 
  «Taxotere» in associazione  con  trastuzumab  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della  mammella  metastatico,  con
iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto  in  precedenza  una
terapia chemioterapica per malattia metastatica. 
  «Taxotere» in associazione con  capecitabina  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato
o metastatico dopo fallimento di una  chemioterapia  citotossica.  La
precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina. 
Tumore non a piccole cellule del polmone. 
  «Taxotere» e' indicato per il trattamento di  pazienti  con  tumore
non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o  metastatico,
dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico. 
  «Taxotere» in  associazione  con  cisplatino  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del  polmone
non operabile,  localmente  avanzato  o  metastatico  che  non  hanno
ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione. 
Carcinoma prostatico. 
  «Taxotere»  in  associazione  con  prednisone  o  prednisolone   e'
indicato nella terapia dei  pazienti  con  carcinoma  della  prostata
metastatico ormono-refrattario. 
Adenocarcinoma gastrico. 
  «Taxotere» in associazione  con  cisplatino  e  5‑fluorouracile  e'
indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma  gastrico
metastatico,    compreso     l'adenocarcinoma     della     giunzione
gastroesofagea, che non hanno in  precedenza  ricevuto  chemioterapia
per la malattia metastatica. 
Tumore della testa e del collo. 
  «Taxotere» in associazione  con  cisplatino  e  5-fluorouracile  e'
indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a
cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.