IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
luglio 2010 recante: «Indirizzi in materia di protezione  civile  per
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle  dichiarazioni  del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge  24
febbraio 1992» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la  qualificazione  di
«Grande Evento»; 
  Ritenuto che da tale qualificazione discende  l'applicazione  delle
disposizioni contenute nella legge n.  225/1992  e  nell'art.  5-bis,
comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare
la possibilita' di adottare ordinanze del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri con effetto derogatorio per  le  norme  dell'ordinamento
vigente; 
  Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, che attribuisce al  sindaco  di  Milano  l'incarico  di
Commissario straordinario del Governo  per  l'attivita'  preparatoria
urgente dell'esposizione universale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 2008,  recante  interventi  necessari  per  la  realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe  alla
normativa ordinaria previste dall'art. 3 e del 19  gennaio  2010,  n.
3840; 
  Visto il dossier di registrazione dell'evento depositato al BIE; 
  Vista la nota in data 5 agosto 2010, con la  quale  il  sindaco  di
Milano  -  Commissario  straordinario   delegato   ha   rappresentato
l'esigenza  di  adeguare  l'apparato   derogatorio   alle   modifiche
legislative sopravvenute e di avvalersi di talune  ulteriori  deroghe
alla  normativa  ordinaria,   finalizzate,   in   particolare,   alla
localizzazione del sito Expo ed  alla  realizzazione  delle  relative
opere; 
  Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, per  il  quale  il
Governo della Repubblica italiana ha assunto accordi internazionali e
specificamente ha garantito al BIE la piena riuscita dell'EXPO  2015,
richiede, tra gli altri,  l'adozione  di  provvedimenti  urgenti  per
assicurare la tempestivita' degli interventi; 
  Considerato che, in  attuazione  di  tali  impegni  internazionali,
tutti gli enti locali interessati, aderendo all'accordo di  programma
promosso dal comune di Milano, hanno  concordemente  predisposto  una
variante  agli  strumenti  urbanistici  generali  per   adeguare   la
disciplina urbanistica al fine garantire la disponibilita' delle aree
per l'allestimento della mostra  internazionale  e  per  disporre  la
riqualificazione   del   sito   successivamente   allo    svolgimento
dell'evento, coerentemente al Dossier di registrazione depositato  al
BIE; 
  Considerato altresi' che il BIE ha richiesto che sia assicurata  la
disponibilita'  del  sito  al  fine  di  ottenere  la   registrazione
dell'evento e che le procedure ordinarie in corso  non  garantiscono,
allo stato attuale, il tempestivo raggiungimento del risultato; 
  Considerato che lo Stato Italiano deve potere fornire  le  garanzie
richieste entro la prossima riunione del BIE fissata per  18  ottobre
2010, al fine di ottenere la registrazione dell'Expo 2015  di  Milano
nella successiva riunione dell'Assemblea Generale del BIE fissata per
il 23 novembre 2010; 
  Vista la nota del 10 settembre  2010,  con  cui,  tra  l'altro,  il
Presidente della regione  Lombardia  rappresenta  la  necessita'  che
vengano rafforzati i poteri commissariali mediante l'adozione di  una
apposita   ordinanza   finalizzata   ad   accelerare   le   attivita'
commissariali; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del  4  ottobre
2010; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione degli impegni internazionali assunti  dal  Governo
Italiano, il Commissario straordinario delegato  Letizia  Moratti  e'
autorizzato  ad  adottare  tutti  i   provvedimenti   necessari   per
assicurare la disponibilita' delle aree individuate  nel  dossier  di
registrazione nei tempi richiesti dal BIE, in deroga alla  disciplina
ordinaria,  come  disposto  nella  presente  ordinanza  e  in  quelle
precedenti citate in premessa. 
  2. L'adozione dei suddetti provvedimenti da parte  del  Commissario
straordinario  delegato  sostituisce,  ad  ogni  effetto  di   legge,
accordi, pareri, intese, nulla osta,  autorizzazioni  e  concessioni,
ovvero atti e provvedimenti comunque  denominati,  di  competenza  di
organi statali, regionali, provinciali e comunali, anche se  previsti
da precedenti ordinanze e costituisce variante alle previsioni  degli
strumenti urbanistici degli enti territoriali interessati. 
  3. Le opere necessarie per la realizzazione  del  sito  espositivo,
individuate con apposito provvedimento commissariale, potranno essere
localizzate, approvate,  nonche'  dichiarate  di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza,  anche  se  non  incluse  in  atti  di
programmazione del  comune  di  Milano  e  di  altre  Amministrazioni
interessate, con facolta' di deroga alla  disciplina  ordinaria,  nei
limiti della presente ordinanza e  di  quelle  precedenti  citate  in
premessa. 
  4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
per  cui  e'  prevista  dalla  vigente  normativa  la  procedura   di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e  regionale,
ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti  su
beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro  e  non
oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi.  A  tal
fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152, e del citato decreto legislativo n. 42/2004 sono
ridotti della meta'. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  delegato,  e'  autorizzato   ad
avvalersi dei poteri conferiti dalla presente ordinanza e  da  quelle
precedenti citate in  premessa,  per  l'esecuzione  degli  interventi
inseriti  nella  programmazione  triennale  delle   opere   pubbliche
dell'Amministrazione  comunale  funzionali  alla  realizzazione   del
grande evento EXPO Milano 2015. 
 
              Ammesso al Visto  della  Sezione  del  controllo  della
          Corte dei conti nell'Adunanza del 14 ottobre 2010  Registro
          n. 16, foglio n. 285, Addi' 15 ottobre 2010, 
              ad  esclusione  delle   seguenti   deroghe,   soppresse
          dall'ordinanza n. 3901/2010, agli articoli 32, 37, 38,  39,
          40, 43,  45,  47,  50  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche  ed
          integrazioni  e  modificate  dalla  stessa   ordinanza   n.
          3901/2010, agli articoli 8, 11,  20,  21,  22,  22-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327 e successive modifiche ed integrazioni. 
              (Vedi  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri 11 ottobre 2010, n. 3901)