IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401, nel quale si stabilisce che le disposizioni di  cui  all'art.  5
della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  si  applicano  anche  con
riferimento alla dichiarazione dei  grandi  eventi  rientranti  nella
competenza del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in
data 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi  in  materia  di  protezione
civile  in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante   gli
appalti pubblici di lavori, di servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la  qualificazione  di
«grande evento»; 
  Ritenuto che da tale qualificazione discende  l'applicazione  delle
disposizioni contenute nella legge n.225  del  1992  e  nell'articolo
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, ed
in particolare la possibilita' di adottare ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri  con  effetto  derogatorio  per  le  norme
dell'ordinamento vigente; 
  Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del citato  decreto-legge  n.
112 del 2008, che attribuisce al  Sindaco  di  Milano  l'incarico  di
Commissario straordinario del Governo  per  l'attivita'  preparatoria
urgente dell'Esposizione universale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 ottobre 2008, recante interventi necessari  per  la  realizzazione
dell'Expo Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe  alla
normativa ordinaria previste dall'art. 3, e del 19 gennaio  2010,  n.
3840; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900
del  5   ottobre   2010   recante:   «Disposizioni   concernenti   la
realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015»; 
  Tenuto conto che, per quanto concerne l'acquisizione delle aree,  i
Soci di Expo 2015 S.p.A., in data 5 ottobre 2010, avrebbero raggiunto
l'accordo per  ottenere  da  subito  la  disponibilita'  dei  terreni
attraverso la costituzione di un diritto di  superficie,  che  verra'
regolato con un apposito atto; 
  Vista la riunione tenutasi il  giorno  7  ottobre  2010  presso  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Commissario
straordinario delegato; 
  Considerato, quindi, che il grande evento in  rassegna  richiamera'
nella citta' di Milano e nell'intero Paese l'affluenza di milioni  di
visitatori e che si rendera' necessario adottare specifici interventi
volti a garantire, in particolare, un regolare  afflusso  e  deflusso
delle persone,  nelle  aree  interessate  dall'evento  ed  in  quelle
limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; 
  Vista la nota della Corte dei Conti in data 7 ottobre 2010; 
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Commissario delegato straordinario Sindaco di Milano  per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti alla realizzazione  del  «grande
evento» Expo  Milano  2015  provvede  con  i  poteri  previsti  nella
presente ordinanza e in quelle richiamate in premessa,  nel  rispetto
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  22
ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.