L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti  del  5
ottobre 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»  ed,  in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto  Adige,
nel testo  modificato  dall'art.  4  della  legge  costituzionale  31
gennaio 2001, n. 2; 
  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo  unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni comunali; 
  Vista la legge della provincia autonoma di  Trento  del  16  giugno
2006, n. 3, recante «Norme in materia di Governo  dell'autonomia  del
Trentino», come modificata dalla legge provinciale  del  27  novembre
2009, n. 15, la quale istituisce al capo V  le  comunita'  e  prevede
l'elezione diretta di parte degli organi delle medesime; 
  Vista la deliberazione della giunta  della  provincia  autonoma  di
Trento  del  30  luglio  2010,  n.  1755,  recante   «Modalita'   per
l'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006,  n.
3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e per  lo
svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei  3/5
dei componenti dell'assemblea delle comunita'»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di  Trento
n. 129 del 24 agosto 2010 con il quale sono stati  convocati  per  il
giorno 24 ottobre 2010 i comizi per l'elezione del presidente  e  dei
componenti  dell'assemblea   delle   Comunita'   territoriali   della
Provincia Autonoma di Trento (Comunita'  Territoriale  della  Val  di
Fiemme,  Comunita'  di  Primiero,  Comunita'  Valsugana   e   Tesino,
Comunita' Alta Valsugana e Bersntol, Comunita' della Valle di Cembra,
Comunita' della Val di Non, Comunita' della Valle di Sole,  Comunita'
delle Giudicarie, Comunita'  Alto  Garda  e  Ledro,  Comunita'  della
Vallagarina, Magnifica Comunita' degli  altipiani  cimbri,  Comunita'
Rotaliana - Konigsberg, Comunita' della Paganella e  Comunita'  della
Valle dei Laghi), con un eventuale turno di ballottaggio previsto per
il 7 novembre 2010, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2010; 
  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   Autonoma
Trentino-Alto Adige n. 32/A del 20 settembre 2010 con il  quale  sono
stati  convocati  per  il  giorno  21  novembre  2010  i  comizi  per
l'elezione del sindaco e del consiglio comunale  nei  comuni  di  CIS
(Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia  di  Bolzano),
con eventuale turno di ballottaggio per il 5 dicembre 2010; 
  Vista la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alle campagne per  le  elezioni  provinciali  e
comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno  2009»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  101  del  4  maggio
2009; 
  Effettuate le consultazioni con  la  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita'  di  trattamento  a
tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si
applicano  alla  campagna  per  le  elezioni  del  Presidente  e  dei
componenti  dell'assemblea  delle   seguenti   comunita':   Comunita'
territoriale della Val di Fiemme, Comunita'  di  Primiero,  Comunita'
Valsugana e Tesino, Comunita' Alta Valsugana  e  Bersntol,  Comunita'
della Valle di Cembra, Comunita' della Val di  Non,  Comunita'  della
Valle di Sole, Comunita' delle Giudicarie,  Comunita'  Alto  Garda  e
Ledro,  Comunita'  della  Vallagarina,  Magnifica   Comunita'   degli
altipiani cimbri, Comunita' Rotaliana - Konigsberg,  Comunita'  della
Paganella e Comunita' della Valle dei Laghi, indette per il giorno 24
ottobre 2010, nonche' alla campagna per le elezioni del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni di  CIS  (Provincia  di  Trento)  e  di
Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), fissate  per  il  giorno  21
novembre 2010, in quanto compatibili, le disposizioni  di  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, di cui alla delibera 59/09/CSP del 22  aprile  2009,
recante «Disposizioni di attuazione della disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alle campagne per  le  elezioni  provinciali  e
comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  programmi
e alle  trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi  negli  ambiti
territoriali  nei  quali  non  e'   prevista   alcuna   consultazione
elettorale. 
  3. I termini di cui all'art. 11, commi 1 e  2,  della  delibera  n.
59/09/CSP decorrono dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4. La disposizione  di  cui  all'art.  25,  comma  1,  lettera  b),
relativa ai compiti dei Comitati regionali per le  comunicazioni,  si
applica anche all'accertamento di eventuali  violazioni  dell'art.  9
della legge n. 28 del 2000. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia,  nei
territori  interessati  dalle  consultazioni  elettorali,   sino   al
compimento  delle  operazioni  di  voto,  fatte  salve  le  eventuali
estensioni relative alle votazioni di ballottaggio. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile  nel  sito
web della stessa Autorita' 
    Napoli, 5 ottobre 2010 
 
                       Il Presidente: Calabro' 
 
 
                I commissari relatori: Lauria - Magri