IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Frosinone Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'istituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali; Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina di proroga degli organi collegiali; Vista le circolari ministeriali numeri 31/1989 e 33/1989 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni agli Uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989, nonche' le direttive impartite dal segretario generale con la nota n. 1996 del 9 luglio 2010 relativamente alle modifiche introdotte dall'art. 7, comma 10 della legge n. 122 del 29 luglio 2010, riguardante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», il quale dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento; Visto il decreto n. 121 del 29 aprile 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro, con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Frosinone e le commissioni speciali in seno allo stesso; Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella provincia ed individuati nel commercio e servizi, nell'artigianato, nell'industria e nell'agricoltura; Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti in provincia; Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione; Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti: 1) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali; 2) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonche' ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970; 3) partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, in provincia; 4) svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali; 5) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 6) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; 7) per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti; Sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 29 aprile 2010 nel corso della quale il sottoscritto direttore ha esposto i dati forniti dalle organizzazioni sindacali stesse e quelli in possesso dell'ufficio invitandole, nel contempo, a trasmettere le loro designazioni in tempi brevi; Preso atto della dichiarazione del rappresentante della CISL circa la disponibilita' a fornire una designazione congiunta con la CGIL e la UIL; Viste le risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri surrichiamati, alla luce dei quali, in particolare, le organizzazioni sindacali CISAL e CONFSAL non risultano avere partecipato, se non in misura irrilevante, alle controversie individuate al punto 2) dei suddetti criteri; Visti i dati forniti dalla Camera di commercio della provincia e contemperati gli stessi con il numero di aziende associate ed il numero di lavoratori in esse, occupati; Considerato che non tutte le organizzazioni sindacali interessate hanno trasmesso le loro designazioni entro i termini previsti ovvero non hanno risposto dopo l'introduzione della norma riguardante la riduzione dei membri da inserire in seno al ricostituendo comitato, rispetto alla quale con nota interlocutoria prot. n. 21510 del 14 giugno 2010 erano stati richiesti chiarimenti al Ministero e data informativa a tutti gli interessati (organizzazioni sindacali e membri di diritto); Considerato che con nota n. 25730 del 14 luglio 2010 questa direzione ha inoltrato alle parti interessate la risposta del segretariato generale del Ministero del lavoro e delle PP.SS. e nel contempo ha invitato le stesse a riformulare le designazioni sulla base dei nuovi criteri; Vista la nota di sollecito prot. n. 2861989 del 6 agosto 2010; Viste le ulteriori designazioni pervenute alla luce dei chiarimenti forniti, la completezza o meno degli elementi prodotti dagli interessati e gli accertamenti compiuti d'ufficio; Decreta: Art. 1 Sono maggiormente rappresentativi e compongono il comitato nella misura sottoindicata: per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. per un totale di 6 membri, oltre quello di diritto della C.I.D.A.; per i datori di lavoro: Confindustria Frosinone - Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone per un totale di 2 membri; per i lavoratori autonomi: - Confederazione nazionale artigianato - Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori per un totale di 2 membri.