LA CONFERENZA PERMANENTE 
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 23 settembre 2010; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  che
prevede la possibilita' per  il  Governo  di  promuovere,  in  questa
Conferenza, la stipula di intese dirette a favorire  l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il Regolamento n.  767/2009  sull'immissione  sul  mercato  e
sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003  e
che abroga le direttive 79/373/CEE del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/113 CE del Consiglio e  96/25/CE  del  Consiglio  e  la  decisione
2007/217/CE della Commissione; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del predetto
del Regolamento (CE) n. 767/2009 il quale prevede che l'etichettatura
dei mangimi  composti  qualora  il  produttore  non  sia  la  persona
responsabile dell'etichettatura comprenda il numero di riconoscimento
del produttore di  cui  all'art.  15,  lettera  c)  o  un  numero  di
identificazione ai sensi degli articoli 9, 23 o  24  del  regolamento
(CE)  n.  183/2005;  in  assenza  di  tale  numero,  un   numero   di
identificazione conforme al formato di cui all'allegato  V,  capo  II
del regolamento (CE) n. 183/2005; 
  Vista la lettera, qui pervenuta in data 21  gennaio  2010,  con  la
quale  il  Ministero  della  salute  ha  trasmesso,   ai   fini   del
perfezionamento di apposita intesa, il documento indicato in oggetto; 
  Vista la lettera in data 27 gennaio 2010 con la quale il  documento
di cui trattasi e' stato portato a conoscenza delle regioni  e  delle
province autonome; 
  Vista la nota, pervenuta in data 4 febbraio 2010, con la  quale  la
Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso
avviso tecnico favorevole  condizionato  all'accoglimento  di  alcune
modifiche da apportare allo schema di intesa in parola; 
  Vista la lettera in data 5 febbraio 2010 con la quale  la  predetta
nota della Regione Toscana  e'  stata  inviata  alle  amministrazioni
centrali interessate; 
  Vista la lettera pervenuta in data 20 aprile 2010 con la  quale  il
Ministero della salute ha inviato un nuovo schema di intesa che tiene
conto delle modifiche proposte dalle regioni e province autonome; 
  Vista la nota in data 22 aprile  2010  con  la  quale  la  predetta
versione  definitiva  e'  stata  diramata  alle  regioni  e  province
autonome. 
  Vista la nota in data 27 aprile 2010 con la quale Regione  Toscana,
Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso l'avviso tecnico
favorevole; 
  Viste le note in data 9 giugno 2010 e in  data  20  luglio  con  le
quali e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze  di
far conoscere le proprie eventuali osservazioni al riguardo; 
  Considerato  che,  con  lettera  in  data  16  settembre  2010,  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato  di  non  avere
osservazioni da formulare  in  merito  alla  proposta  di  intesa  in
oggetto; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce intesa: 
 
tra il Governo, le regioni e le province autonome nei termini di  cui
all'allegato A, parte integrante del presente atto. 
    Roma, 23 settembre 2010 
 
                                                 Il presidente: Fitto 
 
Il segretario: Siniscalchi