IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si  definiscono,   per   l'anno
finanziario 2010, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  direzione  seconda  del
dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  l'  8
ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 92.179 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 12  ottobre  2005,  10  gennaio,  10
febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno
2007, 10 novembre 2008 e 9 giugno 2010 con i quali e' stata  disposta
l'emissione delle prime  diciannove  tranche  dei  buoni  del  tesoro
poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e  scadenza  1°  febbraio
2037; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni  del
tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta  l'emissione  della  ventesima  tranche  dei
buoni del tesoro poliennali 4,75% con godimento 1°  febbraio  2008  e
scadenza 1° agosto 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una ventesima tranche dei  buoni  del  tesoro
poliennali 4,%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza  1°  febbraio
2037, di cui al decreto del 10 gennaio 2006,  altresi'  citato  nelle
premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni
stessi.  L'emissione  della  predetta  tranche  e  l'emissione  della
sedicesima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  4,75%   con
godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto  2023,  citata  nelle
premesse, vengono disposte  per  un  ammontare  nominale  complessivo
compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un  importo
massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping». 
  Le prime dieci cedole dei buoni emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.