IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Vista la direttiva 2009/96/CE  della  Commissione,  del  31  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di includere l'ottaborato  di  disodio  tetraidrato
come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione  dell'ottaborato  di  disodio
tetraidrato, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno  e'  il
1°  settembre  2011  e  che,  pertanto,  a  decorrere  da  tale  data
l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come  unica
sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato e' subordinata al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3,  del   decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2009/96/CE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato
e' il 31 agosto 2013; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  agosto  2013  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria dei preservanti del legno contenenti ottaborato di  disodio
tetraidrato gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita
o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la  valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011; 
  Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono  in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio tetraidrato
rientranti nella categoria dei preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che  contengono
come unica sostanza attiva l'ottaborato di disodio  tetraidrato,  non
possono essere immessi sul mercato dopo il  31  agosto  2013  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi   medico-chirurgici   contenenti   ottaborato   di    disodio
tetraidrato impiegati come preservanti del legno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza ottaborato
di  disodio  tetraidrato  nell'«Elenco  dei   principi   attivi   con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i biocidi»,  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/96/CE della Commissione del 31
luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza ottaborato di disodio tetraidrato  e'  stata
iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  settembre  2011  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno»,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono il principio attivo ottaborato di disodio tetraidrato come
unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.
174.