IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista la richiesta presentata  dall'Ente  Tutela  Vini  di  Toscana
intesa  a  ottenere  il  riconoscimento  della   indicazione   tipica
geografica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione dei vini; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a  Livorno  il  10  giugno  2010,  con  la
partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni  ed  Aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito
alla proposta  dell'Ente  sopra  indicato,  di  riconoscimento  della
indicazione tipica geografica «Costa Toscana»  e  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione dei vini; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica «Costa Toscana» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  ulteriori  istanze  o  controdeduzioni  da   parte   degli
interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  al  riconoscimento  della
indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e all'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione dei vini in conformita' al parere
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e'  riconosciuta
ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e' riservata  ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere  dalla  campagna
vendemmiale 2010/2011.