IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che  prevede  la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti  da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e  delle  sostanze
radioattive,  in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su   base
nazionale nelle retribuzioni  iniziali,  comprensive  dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;  
  Visto l'art. 20 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  che,  nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza  di
una  variazione  non  inferiore  al  10  per  cento   rispetto   alla
retribuzione precedentemente stabilita;  
  Visto il decreto legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del  procedimento
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,
in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per  la
liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;  
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.  38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto  dall'anno  2000  e  a
decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun  anno  la   retribuzione   di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte  dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi  del  lavoro  relativamente  a  tutte  le
gestioni di appartenenza  dei  medesimi,  e'  rivalutata  annualmente
sulla base della variazione effettiva dei  prezzi  al  consumo  delle
famiglie  di  operai  e  impiegati  intervenuta   rispetto   all'anno
precedente  e  che  tali  incrementi  annuali  verranno   riassorbiti
nell'anno in cui  scattera'  la  variazione  retributiva  minima  non
inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3  e  4,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto  alla  retribuzione  presa  a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;  
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  giugno  2009  concernente  la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in  favore  dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle  sostanze  radioattive
con decorrenza dal 1° luglio 2009; 
  Vista la delibera del Presidente Commissario dell'INAIL n.  69  del
16  aprile  2010,  nonche'  la  relazione  del   Direttore   Generale
dell'INAIL  e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza   statistico
attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera; 
  Visto che si e' verificata una variazione pari al  0,75  per  cento
tra la retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2009  rispetto  a
quella dell'anno 2008; 
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma  1,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
  Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del  11
maggio 2010, n. 41971; 
  Visto  il  parere  della  Direzione  generale   della   Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute del 3 giugno 2010, n. 25570; 
  Vista la conferenza di servizi tenuta in data 13 luglio 2010 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e  del  Ministero  della   Salute   per   l'adozione   del   presente
provvedimento; 
 
                              Decreta:  
 
                               Art. 1 
 
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie  e  da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in euro 55.168,26 con  effetto  dal
1° luglio 2010;