IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010,  il  riconoscimento
della  contribuzione  figurativa  integrativa  fino  alla   data   di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data
del  31  dicembre  2010,  a  favore  dei  beneficiari  di   qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito non  connesso  a  sospensioni  dal
lavoro,  ai  sensi  della  legislazione   vigente   in   materia   di
ammortizzatori sociali,  che  abbiano  almeno  trentacinque  anni  di
anzianita' contributiva e che  accettino  un'offerta  di  lavoro  che
preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno
il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza; 
  Visto il successivo comma 133 del medesimo art. 2  della  legge  n.
191 del 2009, che dispone che la  predetta  contribuzione  figurativa
integrativa e' pari alla differenza  tra  il  contributo  accreditato
nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante
in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente  comma  132,  e
che la concessione  della  stessa,  a  domanda  dell'interessato,  e'
ammessa entro il limite finanziario ivi previsto pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del citato comma 133, che
demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
la disciplina delle modalita' attuative; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; 
  Ritenuto di dare attuazione al citato comma 133 dell'art.  2  della
legge n. 191 del 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre  2009,
n. 172; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  fino  alla  data  di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data
del 31 dicembre del 2010, e' riconosciuta la contribuzione figurativa
integrativa di cui all'art. 2, comma 132,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 191, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010: 
    a) siano beneficiari di  qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al
reddito non  connesso  a  sospensioni  dal  lavoro,  ai  sensi  della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali; 
    b)  accettino  un'offerta  di  lavoro  subordinato  che   preveda
l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno  il  20
per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e  che
comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui
alla lettera a); 
    c) abbiano almeno 35 anni di anzianita' contributiva alla data di
accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b). 
  2. Il valore della contribuzione di cui al comma 1  e'  determinato
sulla differenza tra l'importo della normale  retribuzione  spettante
al lavoratore in  corrispondenza  delle  mansioni  di  provenienza  e
l'importo della  retribuzione  effettiva  percepita  per  l'attivita'
svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla
lettera b)  del  medesimo  comma  1.  Il  beneficio  contributivo  e'
riconosciuto non oltre la  data  della  prima  decorrenza  utile  per
l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.