IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza; Visto il successivo comma 133 del medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, che dispone che la predetta contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma 132, e che la concessione della stessa, a domanda dell'interessato, e' ammessa entro il limite finanziario ivi previsto pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010; Visto, in particolare, il secondo periodo del citato comma 133, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' attuative; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; Ritenuto di dare attuazione al citato comma 133 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172; Decreta: Art. 1 1. In via sperimentale per l'anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui all'art. 2, comma 132, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2010: a) siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali; b) accettino un'offerta di lavoro subordinato che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera a); c) abbiano almeno 35 anni di anzianita' contributiva alla data di accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b). 2. Il valore della contribuzione di cui al comma 1 e' determinato sulla differenza tra l'importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l'importo della retribuzione effettiva percepita per l'attivita' svolta a seguito dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Il beneficio contributivo e' riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l'accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.