IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
1996, l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, che ha costituito  presso  Mediocredito  Centrale  S.p.A.  un
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,  relativo
il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della   Commissione,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  degli  aiuti
d'importanza minore («de minimis»); 
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare
il l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in  particolare
il comma 3,  che  dispone  la  stipula  di  una  convenzione  tra  il
Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito Centrale  S.p.A.  che  preveda  la  costituzione  di  un
Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia; 
  Vista la convenzione  sottoscritta  il  7  settembre  1999  tra  il
Ministero la convenzione sottoscritta il  7  settembre  1999  tra  il
Ministero  dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  il
Mediocredito  Centrale  S.p.A.   e   successive   modifiche   e,   in
particolare, l'art. 2 della convenzione medesima  che  disciplina  il
Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia; 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,  n. 
662; 
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31  maggio  1999,  n.  248
«Regolamento recante criteri e modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma
3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  adotta  le   necessarie
disposizioni  operative  per  l'amministrazione  del  Fondo  di   cui
all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, e che le condizioni  di  ammissibilita'  e  le  disposizioni  di
carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro  delle
attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche  agricole  e
forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; 
  Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il  quale  sono
state il decreto ministeriale 23 settembre 2005  con  il  quale  sono
state  approvate le condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma  100,  lettera  a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e  del  9  aprile
2009 con i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del  9  aprile
2009 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di
ammissibilita'  e  alle  disposizioni  di  carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  approvate  con  decreto  ministeriale   23
settembre 2005. 
  Vista  la  nota  n.  010840  del  17  giugno  2010   di   UniCredit
MedioCredito la nota n.  010840  del  17  giugno  2010  di  UniCredit
MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale  sono  state  trasmesse  le
modifiche  alle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 3 giugno 2010. 
  Sentito  il  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
  Modifiche delle condizioni di ammissibilita' al Fondo di Garanzia 
 
  1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del  decreto  ministeriale
31  maggio  1999,  n.  248,   le   modifiche   alle   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia  citato  nelle  premesse,
adottate dal Comitato di cui all'art. 15,  comma  3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, nella riunione del 3 giugno 2010. 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi ai sensi  del
Regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  relativo  all'applicazione   degli
articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza  minore  («de
minimis») e nei limiti e alle condizioni in esso stabilite; 
  3. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle
condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale  di
cui al comma 1. 
    Roma, 15 ottobre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Romani