IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  5  marzo  1997,  n.  59»,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione  e  riordino,  ai
sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006,
degli organismi collegiali istituiti in via  amministrativa  operanti
presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  elencati  nella
tabella 1, lettera a), allegata al decreto stesso; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del  2010,  Adunanza
del 19 maggio 2010 della Sezione prima, relativo alla  applicabilita'
della normativa di riordino a taluni  organismi  operanti  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, vale a
dire  la  Commissione  interministeriale  per  le   intese   con   le
confessioni religiose, la  Commissione  consultiva  per  la  liberta'
religiosa,  la  Commissione  governativa   per   l'attuazione   delle
disposizioni dell'accordo tra Italia  e  Santa  Sede  firmato  il  18
febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica; 
  Preso atto che  il  Consiglio  di  Stato  nel  predetto  parere  ha
ritenuto,  conclusivamente,  che  «mentre  e'  ammissibile  che   gli
organismi  in  esame  possano  costituire  l'oggetto  di   interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione  o  la
durata oppure a sostituirli con organismi  equipollenti,  non  appare
compatibile con la funzione e il fondamento  giuridico  degli  stessi
l'applicazione  ai  medesimi  dell'art.  68,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la  semplice  soppressione
delle commissioni, al piu' tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita' (art. 68, comma 2),  con  "definitivo  trasferimento  delle
attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni'' (art. 68, comma 1)»; 
  Considerato che il  Consiglio  di  Stato  nel  medesimo  parere  ha
altresi' ricondotto la istituzione della Commissione governativa  per
l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa  Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la  bioetica
all'adempimento di obblighi  internazionali,  giacche'  la  prima  e'
stata istituita in relazione a quanto previsto  dal  punto  7,  primo
comma, del Protocollo addizionale all'Accordo  di  modificazione  del
Concordato Lateranense con la  Santa  Sede,  firmato  a  Roma  il  18
febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121,  e  il
secondo  e'  stato  istituito  «in  ossequio   alla   Raccomandazione
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio  d'Europa  n.  1100  del  2
febbraio 1989 e  alla  Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  13
febbraio  1989,  relative  ai  problemi  etici  della   manipolazione
genetica,  richiamate  nel  preambolo  del   decreto   istitutivo   e
rappresenta  l'organo  deputato  alle  "consultazioni"  di   cui   al
combinato disposto degli  articoli  1  e  28  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la  biomedicina,  fatta  a
Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28  marzo  2001,
n. 145» (parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, precitato); 
  Considerato  che,  con  riferimento  ad  organismi   istituiti   in
adempimento ad obblighi internazionali, il Consiglio di Stato,  nello
stesso  parere  n.  2358  del  2010,  ha  rilevato  che  «la  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  di  questo  Consiglio  di  Stato
(Adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in  sede  di  parere  sullo
schema di regolamento concernente la ricognizione e  il  riordino  di
commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero
degli affari esteri, ha ritenuto che e' da  escludere  in  radice  la
possibilita' della soppressione di organismi che  si  ricollegano  ad
accordi  internazionali  stipulati  dal  nostro  Paese,   in   quanto
l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati
bilateralmente. Analoghe considerazioni sono state svolte nel  parere
n. 1243/2007, reso nell'Adunanza del  2  aprile  2007,  citato  dalla
stessa Presidenza del Consiglio riferente» e che di  conseguenza  gli
organismi cui i predetti pareri si riferiscono sono stati a suo tempo
ritenuti non  rientranti  nel  campo  applicativo  dell'art.  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Rilevato quindi che l'inserimento nella  sopra  citata  tabella  1,
lettera a), allegata al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  4  maggio   2007,   della   Commissione   governativa   per
l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa  Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica,
e' da considerarsi non dovuto, in quanto tali organismi  esulano  dal
campo applicativo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere dalla citata tabella 1,
lettera a), allegata al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 4 maggio 2007, la menzione della Commissione governativa per
l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede,
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica; 
  Considerato   che    per    quanto    riguarda    la    Commissione
interministeriale per le intese con le  Confessioni  religiose  e  la
Commissione per la liberta' religiosa, occorre  invece  procedere  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, che richiama l'art.  29,  comma
2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006,  ai  fini  di  una  proroga
delle stesse; 
  Viste le relazioni sull'attivita' svolta  nel  triennio  2007/2010,
presentate dalla Commissione interministeriale per le intese  con  le
confessioni religiose e dalla Commissione consultiva per la  liberta'
religiosa, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  4  maggio  2007,  e  valutata
positivamente, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del  sopra  citato
decreto-legge n. 223 del 2006, la perdurante  utilita'  delle  stesse
commissioni; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti delle  due  commissioni
sopra citate; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga della Commissione interministeriale  per  le  intese  con  le
confessioni religiose e della Commissione consultiva per la  liberta'
religiosa, che a mente del precitato parere del Consiglio di Stato n.
2358 del 2010 e della non applicabilita' dell'art. 68, commi 1  e  2,
del decreto-legge n. 112  del  2008  ivi  affermata,  si  ritiene  di
stabilire in tre anni; 
  Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 4  maggio  2007,  le  parole  «Commissione
governativa per  l'attuazione  delle  disposizioni  dell'accordo  tra
Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio  1984  e  ratificato  con
legge 25 marzo 1985, n. 121,  istituita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987» e  le  parole
«Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28  marzo  1990  a  seguito
della  risoluzione  n.  6-00038  dell'Assemblea  della   Camera   dei
Deputati», sono soppresse. 
  2. Restano ferme le riduzioni dei capitoli di  bilancio  sui  quali
gravano le spese per gli organismi di cui  al  comma  1,  operate  ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.