IL PRESIDENTE Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra; Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, ed in particolare l'art. 4; Visto il documento EA 6/03 versione 3 del gennaio 2010 «EA document for the recognition of the verifiers under the EU ETS Directive» redatto dalla Eurpean co-operation for accreditation; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 17; Vista la deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' di trasporto aereo; Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge del 20 novembre 2009, n. 166, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» che dispone che «Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE [...], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.»; Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo; Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' ricadenti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione; Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo; Vista la deliberazione n. 014/2009 di questo Comitato recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il DEC/RAS/115/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il DEC/RAS/23/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste all'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visti il DEC/RAS/96/2006 e DEC/RAS/181/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante il riconoscimento delle attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'art. 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006; Vista la deliberazione n. 02/2008 di questo Comitato recante il riconoscimento dell'attivita' di verifica della dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216; Delibera: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni: a) «attivita' di verifica»: l'attivita' di verifica prevista dalla direttiva 2003/87/CE comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, ed in particolare: l'attivita' di verifica ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato; b) «comunicazione annuale»: la dichiarazione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra o di qualsiasi altro dato relativo all'attivita' svolta, ed in particolare: la dichiarazione relativa alle attivita' e alle emissioni dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 5 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato, nonche' la comunicazione dei dati tonnellate chilometro ai sensi dell'art. 6 di suddetta deliberazione; c) «MRG»: la decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche od integrazioni; d) «direttiva ETS»: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sue successive modifiche od integrazioni; e) «organismo verificatore»: soggetto giuridico responsabile dello svolgimento dell'attivita' di verifica; f) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 da uno Stato membro dell'Unione europea; g) «gestore dell'attivita'»: il gestore dell'impianto o l'operatore aereo ai sensi delle definizioni riportate nella direttiva ETS; h) «procedura per il riconoscimento dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore e' abilitato a svolgere attivita' di verifica in Italia; i) «procedura per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore appartenente alle categorie di cui di cui all'art. 3, comma 3 lettere b) e c) e' abilitato a svolgere attivita' di verifica in Italia.