IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  l999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1 comma 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2006 e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 11 agosto 2010 dall'  Impresa  Rotam
Agrochem Europe Ltd con sede legale in (U.K.)-Eastbourne, East Sussex
- 29  Gildredge  Road,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato  Safran  contenente  la  sostanza
attiva abamectina; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva abamectina nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione  della  direttiva
2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009  dalla
Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 aprile 2011
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 aprile 2010 con  la  quale  e'
stata richiesta ulteriore documentazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 agosto 2010 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2019  l'Impresa  Rotam  Agrochem.  Europe  Ltd  con  sede  legale  in
(U.K.)-Eastbourne. East Sussex - 29 Gildredge Road, e' autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  Safran
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  e  gli
adempimenti stabiliti in applicazione dei principi  uniformi  di  cui
all'Allegato VI del  decreto  legislativo  194/95  con  le  modalita'
definite dalla Direttiva d'iscrizione  2008/107/CE  del  25  novembre
2008 per la sostanza attiva componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     L
0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  estera  Jiangsu   Rotam
Chemistry Co. Ltd,  No.88  Rotam  Etdz,  Kunshan,  Jianasu  Province,
China. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13536. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello