IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare gli articoli
6 e 16; 
  Visto lo Statuto vigente emanato con decreto rettorale n. 397 del 3
giugno 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1°  luglio
2010; 
  Vista la legge n. 388/2000 ed in particolare  l'art.  59,  comma  3
relativo alla costituzione di fondazioni  atte  allo  svolgimento  di
attivita' strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca; 
  Vista la deliberazione  assunta  dal  Senato  accademico  integrato
nella seduta del 7 luglio 2010 con la quale  e'  stata  approvata  la
modifica dell'art. 2 del vigente Statuto nei termini che seguono: 
    «4) Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e
del relativo regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 2001,  n.  254,  l'Universita'  degli  studi  di
Napoli  «Parthenope»  puo'  costituire,  in  qualita'  di   ente   di
riferimento, una Fondazione universitaria di  diritto  privato  anche
con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. 
    5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo
atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio  di
amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita',  i
tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa  procedura  si
applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto. 
    6) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' individuano i beni la  cui  gestione  potra'  essere
trasferita alla Fondazione, con esclusione  del  trasferimento  della
proprieta', nell'osservanza del criterio di  strumentalita'  rispetto
alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo. 
    7) I rapporti tra l'Universita' e  la  Fondazione  sono  regolati
dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art.  12  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  254/2001,  che  debbono
essere  approvate  dal  Senato  accademico   e   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'universita'. 
    8) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' verificano l'osservanza delle linee  guida  biennali
dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  254/2001  nonche'  delle  specifiche
convenzioni di cui al comma precedente e  ne  verificano  annualmente
l'attuazione  con  riferimento  al  grado  di   conseguimento   degli
obiettivi specifici in esse stabiliti. 
  Considerato che con nota prot. n. 15288 dell'8 luglio 2010 e' stata
comunicata al MIUR la modifica di cui innanzi al fine di consentire a
quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza; 
  Preso atto della nota prot. n. 2666 del 29 settembre  2010  con  la
quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in  merito  alle
modifiche dello Statuto proposte dall'Ateneo; 
  Visto l'art. 56  dello  Statuto  dell'Ateneo  che  dispone  che  le
modifiche allo Statuto entrino  in  vigore  dal  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto l'art.7 del vigente Statuto; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli  «Parthenope»,
all'art. 2, e' integrato come segue: 
  Dopo il comma 3, dell'art. 2 sono inseriti i commi 4, 5, 6, 7 e 8: 
    «4) Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e
del relativo regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 2001,  n.  254,  l'Universita'  degli  studi  di
Napoli  «Parthenope»  puo'  costituire,  in  qualita'  di   ente   di
riferimento, una Fondazione universitaria di  diritto  privato  anche
con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. 
    5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo
atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio  di
amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita',  i
tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa  procedura  si
applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto. 
    6) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' individuano i beni la  cui  gestione  potra'  essere
trasferita alla Fondazione, con esclusione  del  trasferimento  della
proprieta', nell'osservanza del criterio di  strumentalita'  rispetto
alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo. 
    7) I rapporti tra l'Universita' e  la  Fondazione  sono  regolati
dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art.  12  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  254/2001,  che  debbono
essere  approvate  dal  Senato  accademico   e   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'universita'. 
    8) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' verificano l'osservanza delle linee  guida  biennali
dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  254/2001  nonche'  delle  specifiche
convenzioni di cui al comma precedente e  ne  verificano  annualmente
l'attuazione  con  riferimento  al  grado  di   conseguimento   degli
obiettivi specifici in esse stabiliti. 
  Il testo integrale dell'art. 2 a  seguito  delle  modifiche  recita
come segue: 
    1) L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione
rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli
obiettivi generali della propria politica culturale e  didattica.  In
coerenza con tali obiettivi e in  conformita'  ai  criteri  stabiliti
provvede  alla  definizione  e  attuazione  di  specifici  piani   di
sviluppo. 
    2) L'Universita' conforma l'organizzazione  e  l'attivita'  delle
proprie strutture alle esigenze generali di efficienza,  efficacia  e
di individuazione delle competenze  e  responsabilita'  di  tutto  il
personale. 
    3) Per la  realizzazione  dei  fini  specificati  nell'art.1  del
presente  Statuto,  l'Universita'  provvede  all'organizzazione,   al
potenziamento e  al  coordinamento  delle  strutture  didattiche,  di
ricerca e di servizio nel rispetto  dei  diritti  fondamentali  della
persona, della liberta' di ricerca  e  di  insegnamento  dei  singoli
docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture.  Allo  stesso
fine essa promuove la collaborazione con altre universita', con  enti
pubblici e privati,  con  associazioni  e  cooperative  studentesche,
attraverso l'istituzione  di  centri  e  consorzi  e  la  stipula  di
convenzioni e contratti. 
    4) «Ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e
del relativo regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 2001,  n.  254,  l'Universita'  degli  studi  di
Napoli  ''Parthenope''  puo'  costituire,  in  qualita'  di  ente  di
riferimento, una Fondazione universitaria di  diritto  privato  anche
con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. 
    5) Tale fondazione e' disciplinata da apposito statuto e relativo
atto costitutivo, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio  di
amministrazione dell'universita', che ne specificano le finalita',  i
tipi di attivita', i compiti e le strutture. La stessa  procedura  si
applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto. 
    6) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' individuano i beni la  cui  gestione  potra'  essere
trasferita alla Fondazione, con esclusione  del  trasferimento  della
proprieta', nell'osservanza del criterio di  strumentalita'  rispetto
alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo. 
    7) I rapporti tra l'Universita' e  la  Fondazione  sono  regolati
dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3, dell'art.  12  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  254/2001,  che  debbono
essere  approvate  dal  Senato  accademico   e   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'universita'. 
    8) Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'universita' verificano l'osservanza delle linee  guida  biennali
dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  254/2001  nonche'  delle  specifiche
convenzioni di cui al comma precedente e  ne  verificano  annualmente
l'attuazione  con  riferimento  al  grado  di   conseguimento   degli
obiettivi specifici in esse stabiliti». 
  Le suddette modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi  di
Napoli «Parthenope» entrano in vigore quindici giorni dopo la data di
pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale. 
    Napoli, 18 ottobre 2010 
 
                                                  Il rettore: Ferrara