IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta  legge  n.  191
del 2009 e successivamente  modificato  dall'art.  9,  comma  7,  del
richiamato decreto- legge n. 78 del 2010,  secondo  cui  a  decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita' di  cui  al  comma  10,  ad
assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il  quale  richiama  la  procedura  autorizzatoria  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del  citato  decreto-legge  n.
112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e   le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di  quanto  sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del  decreto-legge  n.  112
del 2008 che  esclude  dall'applicazione  dell'art.  74  medesimo  le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto  nei  tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso  art.  2,  il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione  dei  relativi  provvedimenti,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; 
  Visto il comma  8-quinquies  del  ripetuto  articolo  art.  2,  del
decreto  legge   n.   194   del   2009   che   prevede   l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo
per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse
ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e del comma 6 del medesimo art. 17, per il  personale  amministrativo
operante  presso  gli  Uffici  giudiziari,  il   Dipartimento   della
protezione civile, le Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,  il
Corpo della polizia penitenziaria, per i  magistrati,  per  l'Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,
nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze  armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale
indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165
del 2001; 
  Viste le note  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n.  5019  e  del  Ministero
della Difesa - Ufficio legislativo  in  data  6  settembre  2010,  n.
8/39864, in merito  alle  assunzioni  rispettivamente  del  personale
della Polizia di Stato e dell'Arma  dei  Carabinieri,  con  le  quali
ciascuna amministrazione specifica per  le  relative  assunzioni  gli
oneri da sostenere, dando analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie  che  si  rendono
disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo  cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei  Corpi  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni  2010,  2011  e  2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'art. 16, comma 1,  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma  1,  del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  allegata   possono
procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66,  comma  9-bis,  del
decreto legge 25 giugno  2008  n.112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato  delle  unita'  di
personale  per  ciascuna  indicate  e   per   un   onere   a   regime
corrispondente  all'importo   accanto   specificato.   Per   ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2010. 
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il  31  marzo  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del  Ministero  dell'Interno  e
del Ministero della Difesa. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 settembre 2010 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                        e l'innovazione               
                                            Brunetta                  
Il Ministro dell'Economia 
    e delle Finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010 
Ministeri    istituzionali,    Presidenza    del    Consiglio     dei
Ministri,registro n. 16, foglio n. 329