IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato e per  interventi  nel  settore  idrico  di  competenza  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede  che  gli
interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il
Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma  al  fine  del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  («Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE»),  e  s.m.i.  e
visti, in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche   e    insediamenti    produttivi»,    e
specificatamente  l'art.  163,  che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n.  443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato  art.  1  della
legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle   opere
strategiche, che  all'allegato  3  include  l'«Acquedotto  Favara  di
Burgio»; 
  Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 137 (G.U. n. 122/2003),  con
la quale questo  Comitato  ha  assegnato  all'intervento  «lavori  di
rifacimento dell'Acquedotto Favara di Burgio», del costo  complessivo
di 65,90 milioni di euro, un contributo di 39,56 milioni di euro,  in
termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art.
13 della legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo
sul limite di impegno quindicennale  decorrente  dall'anno  2003,  in
quanto a 20 milioni di euro, e, per i residui 19,56 milioni di  euro,
sul limite di impegno decorrente dal 2004; 
  Vista la nota 4 maggio 2010, n. 19350, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  proposto  di  prendere  atto
dell'avvenuta variazione del soggetto  aggiudicatore  anche  ai  fini
dell'accensione e/o erogazione dei mutui  relativi  ai  finanziamenti
assegnati all'opera in discorso; 
  Considerato  che,  a   seguito   dell'inserimento   dell'intervento
relativo  all'«Acquedotto  Favara  di  Burgio»  nel  Programma  delle
infrastrutture strategiche di  cui  alla  delibera  n.  121/2001,  il
Commissario delegato per l'emergenza  idrica  in  Sicilia  era  stato
individuato dal Presidente della Giunta regionale della Sicilia quale
soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002; 
  Considerato che il decreto del Presidente della  Regione  Siciliana
28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006) ha trasferito, a partire dal
il 31 dicembre 2006, le competenze attribuite al Commissario delegato
per l'emergenza idrica in Sicilia all'Agenzia regionale per i rifiuti
e le acque della menzionata Regione; 
  Considerato che conseguentemente con delibera  n.  53/2007,  questo
Comitato aveva approvato la  variazione  del  soggetto  aggiudicatore
individuandolo nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque  della
Regione Siciliana, e indicando altresi' il termine  del  31  dicembre
2008 per l'ultimazione e la messa in esercizio dell'opera; 
  Preso atto che i lavori di rifacimento  dell'Acquedotto  Favara  di
Burgio sono stati ultimati in data 14 settembre 2008  e  che  dal  1°
gennaio 2010, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Siciliana  n.  19/2008,
e' stata soppressa l'Agenzia regionale per i rifiuti e le  acque,  le
cui  funzioni  e  compiti  sono  stati   trasferiti   all'Assessorato
regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della
Regione Siciliana; 
  Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera «Acquedotto  Favara  di
Burgio» e' individuato nell'Assessorato regionale dell'energia e  dei
servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana. 
    Roma, 22 luglio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il segretario: Micciche' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 286.