IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12  giugno  1996,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Asiago»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  19  novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.279 del 30 novembre  2007,  con
il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con  sede  in  Thiene,
Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Asiago»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 19 novembre 2007, data di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago  ha
comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo
di controllo e  di  certificazione  della  denominazione  di  origine
protetta «Asiago» ai sensi dei citati articoli 10 e 11  del  predetto
Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Asiago»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il rinnovo  della  stessa,  al  fine  di  consentire
all'organismo «CSQA Certificazioni  S.r.l.»  la  predisposizione  del
piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con  decreto  19  novembre  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni S.r.l.» con decreto 19 novembre 2007, ad effettuare  i
controlli  sulla  denominazione   di   origine   protetta   «Asiago»,
registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n.  1107/96  del
12 giungo 1996  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.