IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia; Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e successive modifiche e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia; Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009 e del 15 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005; Visto il comunicato della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010 e relativo alle Linee Guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; Vista la nota n. 017328 del 30 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche delle condizioni di ammissibilita' al Fondo di garanzia 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010. 2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2010 Il Ministro: Romani