IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 i cui  contenuti
sono stati inseriti  nello  citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  14  luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401 della  Commissione  del  7  maggio
2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 61 del  8  aprile
2010 relativo al sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni
vitivinicole DOP e IGP tutelate a livello nazionale e comunitario 
  Visto in particolare  l'art.  13,  comma  17,  del  citato  decreto
legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano determinate le
modalita' di presentazione delle  richieste  e  dei  criteri  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui al  comma  1,  la  gestione  del
flusso delle informazioni  e  l'eventuale  modifica  delle  modalita'
applicative di cui al comma 10 del predetto decreto legislativo; 
  Visto  che  lo  stesso  art.  13,  comma  17,  del  citato  decreto
legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 prevede con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  di  cui  al  punto
precedente  vengano  determinati  gli  schemi  tipo  dei   piani   di
controllo, prevedendo in tal senso azioni  di  controllo  adeguate  e
proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini; 
  Considerata la necessita' di adeguare il sistema di  certificazione
e di controllo dei vini DOP, e pertanto gli schemi tipo dei piani  di
controllo, alla vigente disciplina comunitaria e nazionale; 
  Considerata la necessita' di implementare  un  sistema  informatico
unico nazionale nel quale far  confluire  in  tempo  reale  tutte  le
informazioni necessarie alla gestione del piano dei controlli; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Definizioni e termini 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita'  e
la tutela dei consumatori; 
    c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel
sistema di controllo: i  viticoltori,  i  centri  di  intermediazione
delle  uve  destinate  alla  vinificazione,   vinificatori,   aziende
operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla  D.O.
e/o vini D.O. e imbottigliatori; 
    d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art.  13,
comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; 
    e) «struttura di controllo», le Autorita' pubbliche  designate  e
gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla  verifica  del
disciplinare dei vini D.O.C.G. e/o D.O.C.; 
    f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art.  13,
comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61; 
    g) «decreto», il presente decreto; 
    h) «decreto legislativo», il decreto  legislativo  del  8  aprile
2010, n. 61; 
    i) «DO», denominazione di origine; 
    l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita; 
    m) «DOC», denominazione di origine controllata; 
    n) «DOP», denominazione di origine protetta.