IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 i cui contenuti sono stati inseriti nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo al sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni vitivinicole DOP e IGP tutelate a livello nazionale e comunitario Visto in particolare l'art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano determinate le modalita' di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalita' applicative di cui al comma 10 del predetto decreto legislativo; Visto che lo stesso art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 prevede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al punto precedente vengano determinati gli schemi tipo dei piani di controllo, prevedendo in tal senso azioni di controllo adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini; Considerata la necessita' di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP, e pertanto gli schemi tipo dei piani di controllo, alla vigente disciplina comunitaria e nazionale; Considerata la necessita' di implementare un sistema informatico unico nazionale nel quale far confluire in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla gestione del piano dei controlli; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010; Decreta: Art. 1 Definizioni e termini 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori; c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: i viticoltori, i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, vinificatori, aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O. e imbottigliatori; d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; e) «struttura di controllo», le Autorita' pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini D.O.C.G. e/o D.O.C.; f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61; g) «decreto», il presente decreto; h) «decreto legislativo», il decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61; i) «DO», denominazione di origine; l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita; m) «DOC», denominazione di origine controllata; n) «DOP», denominazione di origine protetta.