LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
      LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
    Nell'odierna seduta del 28 ottobre 2010; 
    Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,
il quale prevede, tra l'altro, che  il  Governo  puo'  promuovere  la
stipula di intese in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  dirette  a
favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; 
    Visto l'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, che prevede  la  realizzazione  da  parte  delle  regioni  degli
interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi  di
attesa; 
    Visto l'articolo 1, comma 282, della suddetta legge n.  266/2005,
che nel quadro degli interventi per il governo dei tempi di attesa  a
garanzia della tutela della salute  dei  cittadini  ha  stabilito  il
divieto di sospendere le attivita' di prenotazione delle  prestazioni
disponendo  che  le  regioni  sono  tenute  ad  adottare  misure  per
regolamentare i casi in cui la sospensione dell'erogazione sia legata
a motivi tecnici dandone informazione semestrale al  Ministero  della
salute; 
    Vista  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  nella
seduta del 28 marzo 2006 (Rep. atti n.  2555)  concernente  il  Piano
nazionale di  contenimento  dei  tempi  di  attesa  per  il  triennio
2006-2008; 
    Vista la nota in data 2 febbraio 2010, con la  quale  la  Regione
Toscana, Coordinatrice  interregionale  pro-tempore  in  sanita',  ha
inviato un documento concernente la proposta delle Regioni e Province
autonome ai fini del perfezionamento  di  un'intesa  che  costituisca
l'aggiornamento della predetta Intesa di  questa  Conferenza  del  28
marzo 2006; 
    Vista la lettera in  data  4  febbraio  2010,  con  la  quale  il
predetto documento e' stato diramato  alle  Amministrazioni  centrali
interessate; 
    Rilevato che, nel corso della  riunione  tecnica  svoltasi  il  9
febbraio 2010, i rappresentanti  del  Ministero  della  salute  hanno
assunto l'impegno di predisporre una nuova versione del documento  in
parola alla luce  degli  approfondimenti  condotti  nel  corso  della
riunione medesima; 
    Vista la lettera in data 1° aprile 2010, con la quale l'anzidetto
Ministero ha inviato una nuova versione del documento che  interessa,
che e' stata diramata alle Regioni e  Province  autonome  in  data  9
aprile 2010; 
    Vista la nota in data 21 maggio 2010, con  la  quale  la  Regione
Toscana, Coordinatrice  interregionale  pro-tempore  in  sanita',  ha
inviato le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome sullo
schema di provvedimento trasmesso dal Ministero della salute; 
    Vista la lettera in data 4 giugno 2010, con la quale le  predette
osservazioni delle Regioni e Province  autonome  sono  state  inviate
alle Amministrazioni centrali interessate; 
    Vista la nota in data 21 giugno 2010, con la quale  il  Ministero
della salute ha chiesto il rinvio della  riunione  tecnica  convocata
per il 1° luglio 2010; 
    Vista la nota in data 16 luglio 2010, con  la  quale  la  Regione
Veneto,  Coordinatrice  interregionale   in   sanita',   ha   chiesto
l'ulteriore rinvio dell'incontro tecnico convocato per il  20  luglio
2010; 
    Vista la lettera in data 28  settembre  2010,  con  il  quale  il
Ministero della salute ha  trasmesso  le  nuove  versioni  sia  dello
schema di intesa in oggetto,  sia  del  documento  ad  esso  allegato
denominato «Piano nazionale di governo delle liste di attesa  per  il
triennio 2010-2012»; 
    Vista la nota in data 1° ottobre 2010, con la  quale  tali  nuove
versioni sono state diramate alle Regioni e Province autonome; 
    Considerato che, nel corso  della  riunione  tecnica  18  ottobre
2010, le Regioni  e  le  Province  autonome  hanno  formulato  alcune
richieste di modifica; 
    Vista la lettera in  data  19  ottobre  2010,  con  la  quale  il
Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema
di intesa in oggetto che recepisce le richieste emendative  formulate
nel corso del predetto incontro; 
    Vista la nota  in  data  20  ottobre  2010,  con  la  quale  tale
definitiva  versione  e'  stata  diramata  alle  Regioni  e  Province
autonome; 
    Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                           Sancisce intesa 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nei termini di seguito riportati; 
    Premesso che: 
      il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta  Ufficiale  n.
33 dell'8  febbraio  2002  che  definisce  i  livelli  essenziali  di
assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio  sanitario
nazionale; 
      gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
«Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica»  e  successive
modificazioni, prevedono il finanziamento, con quote vincolate  delle
risorse  destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  di  progetti
regionali  per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di   carattere
prioritario e di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano  sanitario
nazionale; 
      l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni  nella  seduta
del 14 febbraio 2002 (Rep. atti  n.  1387)  definisce  i  criteri  di
priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e  terapeutiche
e sui tempi massimi di attesa; 
      l'articolo 52, comma 4, lettera c) della Legge 289/2002 dispone
che, tra gli adempimenti a cui sono  tenute,  le  regioni  provvedano
all'attuazione   nel   proprio    territorio,    nella    prospettiva
dell'eliminazione o del significativo  contenimento  delle  liste  di
attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato; 
      il comma 5 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge n. 326 del 2003 e  successivi  provvedimenti
dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze, tra cui  il
decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18  marzo  2008,  che
hanno  introdotto  la  raccolta  delle   informazioni   relative   al
monitoraggio dei tempi di attesa; 
      l'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
che prevede la verifica del  Ministero  della  salute  sull'effettiva
erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza compresa la  verifica
dei relativi tempi d'attesa; 
      il decreto ministeriale 8 luglio 2010, n. 135 sul  «Regolamento
recante integrazione  delle  informazioni  relative  alla  scheda  di
dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27  ottobre
2000, n. 380» che all'art. 1, comma 2, lett. b) prevede l'inserimento
della data di prenotazione e della classe di priorita'; 
      l'Intesa siglata dalla Conferenza  Stato-Regioni  nella  seduta
del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 52/CSR)  definisce  le  Linee  guida
nazionali del sistema CUP; 
      la legge n. 120  del  3  agosto  2007  detta  «Disposizioni  in
materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre  norme
in materia sanitaria»; 
 
                             Si conviene 
 
sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il  triennio
2010-2012, Allegato A, parte integrante del presente atto. 
 
      Roma, 28 ottobre 2010 
 
                                                 Il presidente: Fitto 
 
Il segretario: Siniscalchi