IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(Legge finanziaria 2007), cosi' come sostituito  dall'art.  2,  comma
561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge  finanziaria  2008),
che, al fine di contrastare i fenomeni di  esclusione  sociale  negli
spazi urbani e favorire  l'integrazione  sociale  e  culturale  delle
popolazioni abitanti  in  circoscrizioni  o  quartieri  delle  citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione  di
Zone franche urbane (di seguito ZFU); 
  Visto l'art. 1, commi 341, 341-bis,  341-ter  e  341-quater,  della
citata legge n. 296/2006, cosi' come sostituito,  recependo  peraltro
le indicazioni  della  D.G.  concorrenza  della  Commissione  europea
emerse  nel  corso  del  processo  di  pre-notifica   informale   del
dispositivo in sede comunitaria, dall'art. 2, comma 562, della  legge
n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare
le ZFU, prevedendo,  fra  l'altro  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del
massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni
da  lavoro  dipendente,  nonche'   di   un   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni,
dei limiti e  delle  modalita'  di  applicazione  delle  agevolazioni
fiscali previste; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  aggiunto
dalla legge di conversione 24 giugno  2009,  n.  77  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli
eventi sismici nella regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che dispone che: 
    il CIPE, su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  la  regione  Abruzzo,  provveda  all'individuazione  e  alla
perimetrazione di ZFU nell'ambito dei territori comunali colpiti  dal
sisma, cosi' come definiti all'art. 1  del  decreto  del  Commissario
delegato  n.  3  del  16  aprile  2009  «Individuazione  dei   comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile  2009),  come  integrato  dal
successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio  2009
«Allargamento dei  comuni  del  cratere  sismico»  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009); 
    alle aree  individuate  si  applichino  le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi da 340 a 343 della  citata  legge  n.  296/2006,  e
successive modificazioni, ovvero  si  applichi,  in  alternativa,  un
apposito regime fiscale di incentivazione stabilito con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria; 
    per il finanziamento delle ZFU venga istituito un apposito  Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze con una dotazione di 45 milioni  di  euro  quale  tetto
massimo di spesa per il finanziamento di  incentivi  ed  agevolazioni
fiscali e previdenziali, a valere sulle risorse di cui  all'art.  14,
comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009; 
  Vista la delibera n. 35/2009 di questo Comitato con la  quale,  per
il finanziamento degli interventi  di  ricostruzione  e  delle  altre
misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009,  si  dispone
l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di  euro  in
favore  del  presidente  della  regione  Abruzzo,  in   qualita'   di
commissario delegato, che e' chiamato a coordinare gli interventi,  a
comunicare il fabbisogno complessivo alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento
della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze
e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti  nell'ambito  delle
assegnazioni annuali disposte da questo Comitato; 
  Vista la deliberazione del consiglio  regionale  dell'Abruzzo,  che
nella  seduta  straordinaria  del  22  settembre   2009   ha   votato
all'unanimita' affinche' la giunta regionale, e per essa la struttura
tecnica nominata quale interfaccia con il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  individuasse  con  urgenza  le  aree  destinate   a   ZFU
all'interno del territorio comunale de L'Aquila (verbale n. 18/1  del
consiglio    regionale    dell'Abruzzo    «Definizione    dell'ambito
territoriale dell'istituenda Zona franca urbana»); 
  Vista la nota del presidente della regione Abruzzo del 23  febbraio
2010, con la quale  viene  richiesta  al  CIPE  l'assegnazione  delle
citate risorse, per un totale di 45 milioni di euro, in favore  della
ZFU circoscritta al territorio del comune de L'Aquila; 
  Vista la «Proposta di relazione al  CIPE  per  l'individuazione  di
Zone franche urbane nei territori colpiti  dal  sisma  del  6  aprile
2009», trasmessa con nota del Ministro dello sviluppo  economico  del
18 marzo 2010, n. 832, concernente la definizione delle modalita'  di
perimetrazione delle FZU nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009 e di assegnazione delle risorse finanziarie; 
  Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero  dello  sviluppo
economico, i cui  esiti  sono  riportati  nella  citata  proposta  di
relazione acquisita agli atti  dell'odierna  seduta,  ha  portato  ad
individuare un'unica ZFU nel comune de L'Aquila; 
 
                             Prende atto 
 
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo
economico ed in particolare: 
    1) l'analisi condotta per individuare  e  circoscrivere  la  Zona
franca urbana in oggetto si basa sull'esame combinato dell'intensita'
del sisma, della consistenza pregressa del tessuto imprenditoriale  e
dell'ampiezza demografica dei comuni interessati. E'  stato  pertanto
elaborato  un  Indice   composito   comunale   (ICC),   che   esprime
sinteticamente  l'effetto   multidimensionale   del   terremoto   sul
territorio per tutti i comuni del cratere sismico; 
    2) l'ICC e' definito come media semplice di tre indici utilizzati
per rappresentare i fattori sopra indicati: 
      indice di intensita' sismica, che esprime una misura del  danno
del  terremoto  nei  diversi  comuni,   calcolato   come   la   Media
dell'intensita' macrosismica (MCS)  sulle  localita'  con  MCS≥6  dei
comuni del cratere pesato con  il  numero  di  abitanti  di  ciascuna
localita'; 
      indice di densita'  imprenditoriale,  che  esprime  quanto  era
rappresentativo il  tessuto  imprenditoriale  nel  comune  prima  del
terremoto. E' calcolato come logaritmo del rapporto tra la stima  del
numero di  addetti  delle  imprese  con  meno  di  50  addetti  (dati
Infocamere)  e  la  popolazione  residente  nel  comune  (dati  ISTAT
censimento 2001); 
      indice di popolazione, che esprime la dimensione comunale ed e'
calcolato come il logaritmo della popolazione  residente  nel  comune
(dati ISTAT censimento 2001); 
    3) L'ICC e' stato  calcolato  per  tutti  i  comuni  del  cratere
secondo le modalita' sopra descritte. La relativa tavola di dettaglio
e'  riprodotta  nell'allegato  alla   presente   delibera,   di   cui
costituisce parte integrante; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Perimetrazione della Zona franca urbana ammessa al beneficio: al
fine di favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite
dal sisma e di fare leva sulle economie di agglomerazione  produttiva
e occupazionale esistenti nelle aree con maggiore  concentrazione  di
attivita'  economiche,  sulla  base  dell'analisi  che  ha   condotto
all'elaborazione dell'ICC, viene ammessa al beneficio finanziario  di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,
una  Zona   franca   urbana   corrispondente   all'intero   perimetro
territoriale del comune de L'Aquila  (definito  dai  confini  esterni
delle sezioni di censimento ISTAT  per  il  comune  de  L'Aquila  con
numerazione da 1 a 853). 
  2. Allocazione delle risorse  finanziarie:  le  risorse  in  favore
della ZFU nei territori colpiti dal  sisma  stanziate  dall'art.  10,
comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  aggiunto  dalla
legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa,  sono
pari a 45 milioni di euro. 
  Le risorse assegnate saranno erogate  secondo  modalita'  temporali
compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati  all'utilizzo
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 
  3. Attivazione: l'attivazione dello strumento  ZFU  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, al fine di  assicurarne
l'effettiva compatibilita' comunitaria, come previsto  dall'art.  10,
comma 1-quinquies, della legge n. 77/2009. 
  4. Monitoraggio e valutazione: 
    4.1. Il monitoraggio e la valutazione della ZFU sono affidati  al
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione  economia  -  Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici, attraverso un sistema di raccolta e analisi di
dati, atti a  dare  conto  dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
assegnate e degli effetti socio-economici  e  occupazionali  generati
dall'attivazione dello strumento. 
  Tali attivita', da svolgersi in partenariato con la regione  che  a
tal fine, ai sensi  dell'art.  14,  comma  5-quater  della  legge  n.
77/2009, puo' avvalersi del Nucleo di valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici del Dipartimento per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al
31 dicembre, da trasmettere a  questo  Comitato,  a  partire  dal  31
gennaio 2011. 
    4.2. Entro il 2010 il Nucleo di valutazione del  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
economia provvedera' a ricostruire il quadro post-sisma  relativo  al
tessuto imprenditoriale potenzialmente  interessato  dallo  strumento
agevolativo ed elaborera' una proposta tecnica per avviare il sistema
di  monitoraggio  e  di  valutazione  del  dispositivo  stesso.  Tale
proposta, che conterra' anche le modalita' di rilevazione  prescelte,
gli  specifici  indicatori  utilizzati  nonche'  la   tempistica   di
rilevazione ed elaborazione, sara' formulata al fine di: 
      a)  verificare  lo  stato   di   attuazione   dello   strumento
agevolativo; 
      b) valutare il grado di ripristino  del  tessuto  produttivo  e
occupazionale nelle aree interessate dall'intervento, anche  mediante
analisi ad hoc; 
      c) accertare se e come le amministrazioni locali hanno concorso
al buon esito dell'intervento agevolativo; 
      d)  individuare  gli  eventuali  fattori  di  successo   o   di
criticita'; 
      e) ottenere indicazioni per eventuali  azioni  correttive,  non
solo con riguardo alla necessita' di riallocare  prontamente  risorse
non utilizzate, ma anche allo scopo di aggiornare, se  del  caso,  le
modalita' ed i criteri di applicazione dello strumento agevolativo. 
  5. Riprogrammazione delle risorse: sulla  base  degli  esiti  delle
attivita' di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente  e
alla luce dei contenuti dei decreti di cui al citato  art.  10  della
legge   n.   77/2009,   questo   Comitato   puo'    procedere    alla
riprogrammazione  di  risorse  finanziarie  non   utilizzate,   anche
prevedendo l'individuazione di altre Zone franche urbane  nei  comuni
del cratere sismico. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il vice Presidente: Tremonti 
 
Il segretario del CIPE: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010 
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziario,  registro  n.  7,
Economia e finanze, foglio n. 194.