IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, in particolare,  l'art.
1, comma 1, in base al quale le infrastrutture pubbliche e private  e
gli insediamenti produttivi  e  strategici  di  preminente  interesse
nazionale  sono  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo le procedure contenute nello stesso comma 1; 
  Vista la delibera CIPE n. 121 del 21  dicembre  2001,  con  cui  e'
stato approvato il primo programma di infrastrutture  strategiche  ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  cosi'  come  modificato
dalla delibera CIPE n. 130/2006 ed in ultimo dalla delibera  CIPE  n.
10/2009 ed indicato  all'art.  162,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto  il  suddetto  decreto  legislativo   n.   163/2006   e,   in
particolare: 
    l'art. 162 che definisce alla lettera e) con il termine fondi «le
risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti  pubblici,  anche
comunitari e privati allo scopo stimati disponibili -  che  la  legge
finanziaria annualmente  destina  alle  attivita'  di  progettazione,
istruttoria  e  realizzazione  delle  infrastrutture»  inserite   nel
programma sopra citato; 
    l'art. 163, comma 2, lettere da a) ad f)-bis; 
  Vista la legge 1° agosto 2002,  n.  166,  recante  disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti e, in particolare,  l'art.  13,
comma  1,  in  base  al  quale,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuati   i   soggetti
autorizzati a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre  operazioni
finanziarie a valere sui fondi di cui sopra e  le  quote  a  ciascuno
assegnate e, sono, inoltre,  stabilite  le  modalita'  di  erogazione
delle somme dovute dagli istituti  finanziatori  ai  mutuatari  e  le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria  e
monitoraggio; 
  Visto il decreto-legge 7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile  2003,  n.  62,  recante  «Misure
urgenti per il finanziamento di interventi nei territori  colpiti  da
calamita' naturali e  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  13,  comma  1,  della  legge  1°  agosto  2002,   n.   166.
Disposizioni urgenti per il superamento di  situazioni  di  emergenza
ambientale» e, in particolare, l'art. 1, commi 5 e 6; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare,
l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri o ad un Ministro delegato le funzioni di  cui  all'art.  24,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  e
l'art. 46, commi 1 e 2, che rifinanzia il fondo infrastrutture  anche
con la revoca dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa depositi e
prestiti entro il 31 dicembre 2006; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare,  l'art.
45,  comma  32,  il  quale  stabilisce  che:  «in  deroga  a   quanto
eventualmente previsto da normative  in  vigore,  anche  a  carattere
speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di
importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire il tasso di interesse
non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base
delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  con   apposita   comunicazione   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore
a 100 miliardi di lire, il  tasso  massimo  applicabile  deve  essere
preventivamente concordato dai soggetti interessati con il  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»; 
  Vista  la  comunicazione  del  Direttore   Generale   del   Tesoro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  161
del 13 luglio 2010, con la  quale  e'  stato  indicato  il  tasso  di
interesse massimo da applicare ai mutui  con  oneri  a  carico  dello
Stato di importo pari o inferiore  a  euro  51.645.689,91,  ai  sensi
dell'art. 45, comma 32, della suddetta legge  23  dicembre  1998,  n.
448; 
  Visto l'art.  4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e,  in
particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art.  1,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art.  16  della  legge  21
marzo 2005, n. 39,  che  reca  disposizioni  sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative; 
  Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4  della  legge
n. 350/2003, introdotto  dall'art.  1,  comma  512,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in  materia  di
contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che, il  relativo
utilizzo e' autorizzato  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
13 del 5 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del
2004; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
28 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per  l'utilizzo
di contributi pluriennali», secondo la normativa  introdotta  con  la
sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512; 
  Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (legge  di
contabilita' e finanza pubblica), concernente il ricorso  al  mercato
delle pubbliche amministrazioni e, in particolare,  il  comma  1,  il
quale  prevede  che:  «nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie  che  costituiscono  quale  debitore   un'amministrazione
pubblica e' inserita apposita clausola che  prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile.»; 
  Vista  la  circolare  24  maggio  2010,  n.  2276,  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di  cui  all'art.
48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5279 del
20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della suddetta
legge 1° agosto 2002, n.  166,  con  cui  sono  stati  individuati  i
soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare   altre
operazioni  finanziarie  e  sono  state  stabilite  le  modalita'  di
erogazione  delle  somme  dovute  dagli  istituti   finanziatori   ai
mutuatari; 
  Ritenuto che occorre  provvedere  all'aggiornamento,  tra  l'altro,
delle modalita' di erogazione dei finanziamenti e  di  individuazione
del tasso massimo applicabile alle operazioni  di  mutuo  di  cui  al
citato decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279 del 20  marzo  2003,
di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 2. 
 
  Sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie i soggetti titolari della realizzazione degli  interventi
di preminente interesse nazionale di cui al programma  approvato  con
la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e
integrazioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4,  commi
177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e  successive
modifiche e integrazioni.».