IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici di preminente interesse nazionale sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo le procedure contenute nello stesso comma 1; Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con cui e' stato approvato il primo programma di infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificato dalla delibera CIPE n. 130/2006 ed in ultimo dalla delibera CIPE n. 10/2009 ed indicato all'art. 162, lettere a) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto il suddetto decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare: l'art. 162 che definisce alla lettera e) con il termine fondi «le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture» inserite nel programma sopra citato; l'art. 163, comma 2, lettere da a) ad f)-bis; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie a valere sui fondi di cui sopra e le quote a ciascuno assegnate e, sono, inoltre, stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale» e, in particolare, l'art. 1, commi 5 e 6; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro delegato le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 46, commi 1 e 2, che rifinanzia il fondo infrastrutture anche con la revoca dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 45, comma 32, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»; Vista la comunicazione del Direttore Generale del Tesoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2010, con la quale e' stato indicato il tasso di interesse massimo da applicare ai mutui con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della suddetta legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che, il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512; Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica), concernente il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che: «nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»; Vista la circolare 24 maggio 2010, n. 2276, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5279 del 20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della suddetta legge 1° agosto 2002, n. 166, con cui sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono state stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari; Ritenuto che occorre provvedere all'aggiornamento, tra l'altro, delle modalita' di erogazione dei finanziamenti e di individuazione del tasso massimo applicabile alle operazioni di mutuo di cui al citato decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003; Decreta: Art. 1 L'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. Sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie i soggetti titolari della realizzazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al programma approvato con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.».