IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale  22  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009,  di  recepimento  della
direttiva 2008/107/CE della Commissione del 3 febbraio 2009, relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui  il  fenpiroximate,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto in particolare che  l'allegato  al  decreto  ministeriale  22
aprile 2009 dispone, in  forza  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  che   la   sostanza   attiva
fenpiroximate, non  puo'  essere  autorizzata  per  gli  impieghi  in
colture alte,  per  l'elevato  rischio  di  dispersione  aerea  della
sostanza irrorata; 
  Considerato  che  le  Imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato d.l.vo n. 194/95 nei tempi e con le modalita'  definite
dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Visto altresi'  il  che  la  Commissione  consultiva  dei  prodotti
fitosanitari, ha espresso in data 5 marzo 2010, parere  favorevole  a
procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, con  l'emanazione  dei
decreti  di  adeguamento  dei  prodotti  fitosanitari,  fase   I   di
ri-registrazione, dopo aver apportato le dovute  modifiche  tecniche,
necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai  decreti
di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato  I  del
decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato che, conformemente a detti pareri, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto puo' essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di
scadenza di iscrizione della  sostanza  attiva  fenpiroximate,  fatta
salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale  22
aprile 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'Allegato
III del citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e  la
conseguente valutazione  alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95; 
  Viste le note con le quali le Imprese titolari delle  registrazioni
dei prodotti fitosanitari elencati in allegato  al  presente  decreto
hanno trasmesso, le  etichette  adeguate  alle  nuove  condizioni  di
impiego fissate per la sostanza attiva fenpiroximate, ottemperando  a
quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30  aprile
2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva
nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3  del  citato
decreto 22 aprile 2009; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva  fenpiroximate,  sono  ri-registrati
provvisoriamente   alle   nuove   condizioni   d'impiego,   stabilite
nell'allegato al decreto 22 aprile 2009 e riportate nelle  rispettive
etichette allegate al decreto,  fino  al  30  aprile  2019,  data  di
scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'Allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto  22  aprile  2009  di
iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione  di
un fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  all'Allegato  III  del
decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato  VI  e  tenuto
conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B  dell'allegato
al  decreto  di  iscrizione  della  sostanza   attiva   fenpiroximate
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95.