IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n.  61,  che  rende  transitoriamente  applicabili  le
disposizioni di cui ai decreti  attuativi  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  relative
disposizioni applicative; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente  le  disposizioni  sul  controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema  del
piano dei controlli, del prospetto tariffario  e  determinazione  dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2,  del  decreto  29
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente  la  modifica  dello  schema  di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al  decreto  13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2,  comma  2,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007,  relativo  alle  disposizioni
sul controllo della produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni determinate (VQPRD); 
  Visto il riconoscimento come denominazione di  origine  controllata
«Valli Ossolane» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare  di
produzione; 
  Vista la nota prot. 4670/DB 1105 del 19  febbraio  2010  presentata
dalla Regione Piemonte con la quale ha comunicato, tenuto  conto  del
parere favorevole espresso dal tavolo  di  filiera,  l'individuazione
della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di
Verbano Cusio Ossola quale struttura di controllo della denominazione
di origine controllata «Valli Ossolane»; 
  Vista la nota prot. n. 23694/DB 1105 del 6 settembre 2010 inoltrata
dalla competente Regione Piemonte, con la quale e' stato espresso  il
parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto  tariffario
presentati  dalla   Camera   di   Commercio   Industria   Artigianato
Agricoltura di Verbano Cusio Ossola per la denominazione  di  origine
controllata «Valli Ossolane»; 
  Considerata la necessita' di garantire il sistema di controllo  per
la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui  all'art.  13,  comma
17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
Camera di Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di  Verbano
Cusio Ossola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Camera di Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  del
Verbano Cusio Ossola, con sede in Baveno (VB), Villa Fedora -  Strada
Statale del Sempione n. 4 e' autorizzata ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per
la DOC «Valli Ossolane» nei confronti di tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.