IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 4670/DB 1105 del 19 febbraio 2010 presentata dalla Regione Piemonte con la quale ha comunicato, tenuto conto del parere favorevole espresso dal tavolo di filiera, l'individuazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»; Vista la nota prot. n. 23694/DB 1105 del 6 settembre 2010 inoltrata dalla competente Regione Piemonte, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola per la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane»; Considerata la necessita' di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verbano Cusio Ossola; Decreta: Art. 1 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, con sede in Baveno (VB), Villa Fedora - Strada Statale del Sempione n. 4 e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Valli Ossolane» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.