IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Moraru Federica,  nata  il  29  maggio
1982 a Brasov,  cittadina  romena,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto Stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra  Moraru  e'
in possesso del titolo  accademico  triennale  ottenuto  in  data  19
dicembre 2005 in Italia presso l'Universita' degli studi di  Pisa,  e
della laurea specialistica conseguita il 14 ottobre  2008  presso  la
stessa Universita' italiana; 
  Considerato che la medesima risulta avere ottenuto il provvedimento
di omologa dei  titoli  accademici  conseguito  in  Italia  a  quello
analogo romeno; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante  il  compimento  del  tirocinio  biennale,  come  previsto
dall'ordinamento romeno; 
  Considerato  che  ha  documentato  di  avere  superato  l'esame  di
abilitazione alla professione di avvocato nel febbraio 2010 presso il
Consiglio del Foro degli avvocati di Brasov; 
  Considerato che  ha  dimostrato  di  essere  iscritta  al  «Tabloul
avocatilor definitivi ai Baroului»di Brasov (Romania); 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la   fattispecie   none'   riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Romania  e  che,  pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con  conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  «Avocat»  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(Regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto  decreto  prevede  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita,  in  altro  Paese  dell'Unione  europea,  una  formazione
professionale del tutto corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto, che nel caso specifico sussistano i presupposti
per l'individuazione  di  una  situazione  di  analogia  di  percorso
formativo, si  debba  provvedere  alla  applicazione  di  una  misura
compensativa limitata alla sola prova orale; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 luglio 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Moraru  Federica,nata  il  29  maggio  1982  a  Brasov,
cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avocat»
di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi  in  lingua  italiana:  unica  prova
orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'   subordinato   al
superamento  della  prova  scritta:  una  prova  su   deontologia   e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 9 novembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano