LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252 del 2005); 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, che  dispone
che la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di  seguito:
COVIP) e' istituita con lo scopo di perseguire la  trasparenza  e  la
correttezza dei comportamenti e la sana  e  prudente  gestione  delle
forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, che  prevede
che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le  forme  pensionistiche
complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di  carattere
generale e particolare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252 del  2005,
che prevede che la COVIP  vigila  sull'attuazione  del  principio  di
trasparenza nei confronti degli aderenti; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252 del  2005,
che prevede  che  la  COVIP  esercita  il  controllo  sulla  gestione
tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi; 
  Valutata l'esigenza di  fornire  ai  soggetti  vigilati  istruzioni
circa la trattazione dei reclami presentati dagli iscritti,  al  fine
di garantirne la celerita' del riscontro e piu' adeguati presidi  nel
processo di esame delle comunicazioni; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP a partire  dal  24
giugno 2010; 
 
                              Delibera 
 
di adottare le allegate «Istruzioni per la trattazione dei reclami». 
  La presente deliberazione e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della  COVIP  e  entra  in
vigore il 1° aprile 2011. 
  La previsione di cui all'art.  3,  comma  2,  entra  in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 novembre 2010 
 
                                           Il presidente: Finocchiaro