IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; CONSIDERATO che, per le varieta' indicate nel presente dispositivo di cui all'art. 1, e' stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta' stesse non rivestono particolare interesse; CONSIDERATO che, per le varieta' indicate nel presente dispositivo di cui all'art. 1, e' stata richiesta la cancellazione dal registro nazionale delle specie ortive da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta' stesse non rivestono particolare interesse; VISTE le richieste degli interessati, volte ad ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' di cui all' art.2 del presente decreto; VISTE le richieste degli interessati, volte ad ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' di cui all' art.2 del presente decreto; CONSIDERATO che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' sopra menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; CONSIDERATO che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' sopra menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; RITENUTO di dover procedere in conformita'; RITENUTO di dover procedere in conformita'; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; DECRETA Articolo 1 A norma dell'articolo 17/bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte al registro delle varieta' di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, sono cancellate dal registro medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico