IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  VISTA  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  VISTA  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
 
  VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
 
  VISTO il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  VISTO il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
 
  VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'articolo 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede,
tra l'altro, che  debba  essere  disposta  la  cancellazione  di  una
varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione  in
purezza ne faccia richiesta a meno che  una  selezione  conservatrice
resti assicurata; 
  VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'articolo 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede,
tra l'altro, che  debba  essere  disposta  la  cancellazione  di  una
varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione  in
purezza ne faccia richiesta a meno che  una  selezione  conservatrice
resti assicurata; 
 
  CONSIDERATO che, per le varieta' indicate nel presente  dispositivo
di cui all'art. 1, e' stata richiesta la cancellazione  dal  registro
nazionale delle specie ortive  da  parte  dei  relativi  responsabili
della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta'
stesse non rivestono particolare interesse; 
  CONSIDERATO che, per le varieta' indicate nel presente  dispositivo
di cui all'art. 1, e' stata richiesta la cancellazione  dal  registro
nazionale delle specie ortive  da  parte  dei  relativi  responsabili
della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varieta'
stesse non rivestono particolare interesse; 
 
  VISTE  le  richieste  degli  interessati,  volte  ad  ottenere   la
variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle
varieta' di cui all' art.2 del presente decreto; 
  VISTE  le  richieste  degli  interessati,  volte  ad  ottenere   la
variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle
varieta' di cui all' art.2 del presente decreto; 
 
  CONSIDERATO che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre  2010,
ha preso atto delle richieste di cancellazione  e  di  variazione  di
responsabilita' della conservazione in purezza delle  varieta'  sopra
menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; 
  CONSIDERATO che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre  2010,
ha preso atto delle richieste di cancellazione  e  di  variazione  di
responsabilita' della conservazione in purezza delle  varieta'  sopra
menzionate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; 
 
  RITENUTO di dover procedere in conformita'; 
  RITENUTO di dover procedere in conformita'; 
 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
“norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
“norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                               DECRETA 
 
                             Articolo 1 
 
 
  A  norma  dell'articolo  17/bis,  quarto  comma,  lettera  b),  del
regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre  1971,  n.1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte
al  registro  delle  varieta'  di  specie  ortive  con   il   decreto
ministeriale  a  fianco  riportato,  sono  cancellate  dal   registro
medesimo. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico