IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCMvino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale,in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; VISTO il Decreto del Ministero Risorse Agricole del 21 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini "Provincia di Verona" o "Veronese" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; VISTA la domanda della Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e la modifica di detta Indicazione Geografica Tipica in "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"; VISTI il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 2010; CONSIDERATO che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte delle Cantine di Verona con la quale si chiede l'applicabilita' della Indicazione Geografica Tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese", anche ai vini giacenti allo stato sfuso; VISTA la nota della Regione Veneto n. 311174 del 4 giugno 2010, che ritiene accoglibile la predetta istanza; RITENUTA la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese" e alla modifica di detta Indicazione Geografica Tipica in "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese", in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; DECRETA: Articolo 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", approvato con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 2. L'Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Provincia di Verona" o "Veronese" approvata con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 21 novembre 1995 e successive modifiche e' modificata in "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese".