IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo  (OCMvino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  VISTO il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del  quale,in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  VISTO il Decreto del Ministero Risorse  Agricole  del  21  novembre
1995, con il quale e' stata riconosciuta  la  Indicazione  Geografica
Tipica dei vini "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese"  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e   successive
modifiche; 
  VISTA la domanda  della  Regione  Veneto,  intesa  ad  ottenere  la
modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Indicazione
Geografica Tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" e la modifica di
detta Indicazione Geografica  Tipica  in  "Verona"  o  "Provincia  di
Verona" o "Veronese"; 
  VISTI il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale -Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 2010; 
  CONSIDERATO che e' pervenuta, nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza da parte delle Cantine di  Verona  con  la  quale  si  chiede
l'applicabilita'  della  Indicazione  Geografica  Tipica  "Verona"  o
"Provincia di Verona" o "Veronese", anche ai vini giacenti allo stato
sfuso; 
  VISTA la nota della Regione Veneto n. 311174 del 4 giugno 2010, che
ritiene accoglibile la predetta istanza; 
  RITENUTA  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a Indicazione  Geografica  Tipica
"Verona" o "Provincia di Verona" o  "Veronese"  e  alla  modifica  di
detta Indicazione Geografica  Tipica  in  "Verona"  o  "Provincia  di
Verona" o "Veronese", in conformita' al  parere  espresso  dal  sopra
citato Comitato; 
                              DECRETA: 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione  Geografica
Tipica "Provincia di Verona" o "Veronese", approvato con Decreto  del
Ministero  Risorse  Agricole  del  21  novembre  1995  e   successive
modifiche, e' sostituito per intero dal  testo  annesso  al  presente
decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2010/2011. 
  2. L'Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Provincia di Verona" o
"Veronese" approvata con Decreto del Ministero Risorse  Agricole  del
21 novembre 1995 e successive modifiche e' modificata in  "Verona"  o
"Provincia di Verona" o "Veronese".