IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53;  il  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;   il
decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  nella  legge  14
luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206;
il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la
legge 24 novembre 2009, n. 167;  il  decreto  ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Jutta Valentini; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi  della  C.M.  23  settembre
2010, n. 81, e' esentata  dalla  presentazione  della  certificazione
relativa alla  conoscenza  linguistica,  in  quanto  ha  compiuto  la
formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche  italiane
con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano e' studiato  come
lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi  post-secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni   e   al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione  post  secondario:  «Magistra  der  Künste,
Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung (Lehramt an höheren  Schulen);
Unterrichtsfach Textiles  Gestalten  (Lehramt  an  höheren  Schulen)»
(Magistra delle belle arti, materia didattica educazione artistica  e
creazioni tessili) comprensivo della formazione didattico pedagogica,
conseguito presso la «Kunstuniversität» di Linz (Austria) il 3 maggio
2007; 
    titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   «Zeugnis    über
Zurücklegung   des    Unterrichtpraktikums    gemaß    §    24    des
Unterrichtsspraktikumsgesetzes» (tirocinio come insegnante praticante
sostenuto nell'a.s. 2007/2008) rilasciato  dall'istituto  «Georg  von
Peuerbach Gymnasium» di Linz il 5 settembre 2008, 
posseduto dalla cittadina italiana Jutta  Valentini  nata  a  Brunico
(Bolzano) l'11 luglio 1977, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso  o  di
abilitazione: 
      25/A - Disegno e storia dell'arte; 
      28/A - Arte e immagine. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto