IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  23
agosto  2004  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
Giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 31 maggio 2010 Prot m. dg DAG 7 giugno 2010  n.
80173.E, integrata il 27 settembre 2010 prot m. dg DAG 6 ottobre 2010
n. 130218.E, con la quale l'avv. Cannone Nicola, nato a Udine  il  21
giugno 1976, in qualita' di legale  rappresentante  dell'Associazione
«CON.Equilibrio», con sede legale in  Udine,  via  del  Gelso  n.  3,
codice  fiscale  n.  94105890308  e  P.IVA  02606560304,  ha  chiesto
l'iscrizione di  «Conciliater»,  organismo  non  autonomo  costituito
nell'ambito della stessa associazione, per le finalita' relative alla
conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40  del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato che i requisiti posseduti da  «Conciliater»,  organismo
non autonomo della associazione «CON.Equilibrio», risultano  conformi
a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
  - la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori, e soci; 
  - le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti  di
segreteria; 
  -  la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei  requisiti   previsti
nell'art. 4, comma 4 lettera a) e b) del citato decreto  ministeriale
222/2004; 
  - la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3,  lettera  b  del  citato  decreto  ministeriale
222/2004; 
  - la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi dell'art. 4 comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale
222/2004; 
  -  la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'  ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla associazione "CON.Equilibrio",  con  sede  legale  a
Udine, via del Gelso n. 3, codice  fiscale  n.  94105890308  e  P.IVA
02606560304, denominato «Conciliater», ed approva  la  tabella  delle
indennita' allegata alla domanda. 
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.  138  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del  decreto  ministeriale
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 3 novembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano