IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto alla studio universitario  
 
 
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina  l'ordinamento
della professione di psicologo e fissa i  requisiti  per  l'esercizio
dell'attivita' psicoterapeutica e,  in  particolare  l'art.  3  della
suddetta legge, che subordina l'esercizio  della  predetta  attivita'
all'acquisizione, successivamente alla  laurea  in  psicologia  o  in
medicina e  chirurgia,  di  una  specifica  formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
                       tal fine riconosciuti; 
 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 novembre 2005 con il  quale  l'«Istituto
Gestalt e Body Work» e' stato abilitato ad istituire  e  ad  attivare
nella sede di Capoterra (Cagliari) un corso  di  specializzazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto  n.
509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 21 luglio 2008 di trasferimento della sede
didattica da Capoterra (Cagliari) a Cagliari; 
  Considerato che con nota  del  23  luglio  2010  il  rappresentante
legale del suddetto istituto ha chiesto la chiusura  della  scuola  a
causa dell'impossibilita' di raggiungere il numero minimo di  allievi
per l'attivazione del primo anno di corso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocato il  riconoscimento  disposto  con  decreto  in  data  2
novembre 2005 dell'«Istituto Gestalt e Body Work» di Cagliari. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2010 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi