L'AUTORITA' 
                 per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  Nella  sua  riunione  di  Consiglio  del  22  settembre  2010,   in
particolare nella prosecuzione del 23 settembre 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, comma  6,  lettera  a),  n.  2,  che  affida  all'Autorita'
l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi  del  Ministero  delle
comunicazioni, dei piani nazionali di  assegnazione  delle  frequenze
per  la  radiodiffusione  sonora   e   televisiva   e   la   relativa
approvazione, e lettera c),  n.  2,  che  attribuisce  alla  medesima
autorita'  la  funzione  di  garantire  l'applicazione  delle   norme
legislative  sull'accesso  ai  mezzi   e   alle   infrastrutture   di
comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione  di  specifici
regolamenti; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20   marzo   2001,   n.   66,   recante
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento  di  impianti  radiotelevisivi»,  come   modificato   dal
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 222,  e,
in particolare, l'art.  2-bis,  comma  5,  ai  sensi  del  quale  «le
trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi  multimediali  su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale entro l'anno 2012. A tal  fine  sono  individuate  aree  all
digital in cui accelerare la completa conversione»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il
Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito il «Codice»,  con
il quale sono state recepite la direttiva 2002/19/CE, del  Parlamento
e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva
2002/20/CE,  del  Parlamento  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
(«direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento
e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva
2002/22/CE,  del  Parlamento  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002
(«direttiva servizio universale»), e successive modificazioni;  
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in materia di assetto radiotelevisivo  e  della  RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,   di
attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli  Stati   membri   concernenti   l'esercizio   delle   attivita'
televisive, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  recante   «Approvazione   del
regolamento  relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in   tecnica
digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla  Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le  successive  modificazioni
ed integrazioni introdotte dalla delibera n. 266/06/CONS, recante  la
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali  terrestri
verso terminali mobili, e dalla delibera n. 109/07/CONS,  recante  la
disciplina della cessione del  quaranta  per  cento  della  capacita'
trasmissiva delle reti digitali terrestri; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  238  del  10  ottobre  2008,  e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art.  8-novies  della
citata legge n.  101  del  2008,  e'  stato  definito  il  calendario
nazionale per il passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva
digitale  terrestre  con  l'indicazione   delle   aree   territoriali
interessate e delle rispettive scadenze;  
  Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze  approvato
con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13  novembre  2008,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla  Gazzetta  Ufficiale
n.  273  del  21  novembre  2008,  che   riserva   al   servizio   di
radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in  base
al  quale  il  numero  delle  frequenze,  a   seguito   della   nuova
canalizzazione della banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8  in  banda
VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
«Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del  30  aprile
2009; 
  Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata  dalla  legge
n. 88 del 2009 e, in particolare, l'art. 8-novies, comma  4,  secondo
il quale nel corso della progressiva attuazione del  piano  nazionale
di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze  per
le reti televisive digitali sono assegnati «in conformita' ai criteri
di cui  alla  deliberazione  n.  181/09/CONS  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni del  7  aprile  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  99  del  30  aprile
2009»; 
  Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali», pubblicata nel sito web dell'Autorita' il 28 giugno 2010; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che
modifica gli impegni allegati alla decisione della stessa Commissione
europea del 2 aprile 2003 (Case N. COMP/M.2876); 
  Considerato che con delibera n.  427/09/CONS  del  29  luglio  2009
l'Autorita' ha avviato la  consultazione  pubblica  sullo  schema  di
provvedimento  relativo  alle  procedure  per  l'assegnazione   delle
frequenze  disponibili   in   banda   televisiva   per   sistemi   di
radiodiffusione  digitale  terrestre  e  misure  atte   a   garantire
condizioni di effettiva concorrenza;  
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione che
hanno dato luogo in sintesi alle osservazioni seguenti. 
  Alcuni rispondenti hanno richiesto di prevedere  la  partecipazione
alla  gara  anche  di  soggetti  che  si  obblighino   a   richiedere
l'autorizzazione  ex  art.  25   del   Codice   delle   comunicazioni
elettroniche dopo l'eventuale aggiudicazione dei diritti di uso delle
frequenze, al fine di non creare  ostacoli  burocratici  ai  soggetti
nuovi  entranti.  Hanno  inoltre   richiesto   di   introdurre,   con
riferimento ai criteri di formazione delle graduatorie,  il  criterio
della preferenza per il soggetto nuovo entrante, in caso  di  parita'
di punteggio. 
  In accoglimento di tali osservazioni, sono  stati  conseguentemente
integrati l'art. 6, comma 1 e l'art. 9, comma 4,  del  provvedimento,
sul  presupposto  che  tali  previsioni   rafforzano   il   carattere
pro-competitivo della procedura di gara. 
  Con  riferimento  ai  contratti  vincolanti   per   la   selezione,
aggregazione e diffusione dei programmi previsti con i  fornitori  di
contenuti (art. 9, lettera b), alcuni rispondenti hanno ritenuto tale
previsione troppo onerosa specie per i soggetti nuovi entranti. 
  In  accoglimento  di  tale  osservazione  ed  in  applicazione  del
principio di «proporzionalita'» e' stato emendato l'art. 9, comma  1,
lettera b), n. 3  del  provvedimento,  eliminando  la  previsione  ai
«contratti vincolanti». 
  Con riferimento al DVB-H, alcuni rispondenti hanno  messo  in  luce
che l'assegnazione di una frequenze per  l'uso  esclusivo  con  detta
tecnologia non sembra giustificabile alla luce  dell'attuale  domanda
di  mercato  ed  hanno  proposto  che  tale  frequenza  sia  messa  a
disposizione anche per trasmissioni DVB-T. Hanno, inoltre,  richiesto
di  chiarire  l'utilizzo,  piu'  volte  ripetuto  nel  testo,   della
locuzione  «opzionalmente»,  con  riferimento  alla   frequenze   del
sottoinsieme C. E' stata, inoltre, messa in luce  l'esigenza  di  una
chiara indicazione delle frequenze messe a gara. 
  Al riguardo, definitivamente sciogliendo la riserva sulla  messa  a
gara della frequenza del lotto C, si ritiene ragionevole,  alla  luce
dell'attuale  domanda  di  mercato  e   per   favorire   la   massima
partecipazione alla  gara  e  il  piu'  alto  grado  di  innovazione,
nell'interesse degli utenti, prevedere la possibilita' che la rete di
cui al predetto lotto C possa anche essere utilizzata, in alternativa
al DVB-H, per lo sviluppo di un  progetto  televisivo  innovativo  in
tecnica  DVB-T2;  non  si  ritiene,  invece,   possibile   prevederne
l'utilizzo in  tecnica  DVB-T,  in  quanto  tale  scelta  altererebbe
l'assetto concorrenziale fissato dalla delibera n.  181/09/CONS,  che
e'  entrata  a  far  parte  stabilmente  dell'ordinamento   normativo
primario a seguito della modifica dell'art. 8-novies della  legge  n.
101/2008 introdotto dall'art. 45 della legge n. 88/2009. 
  Circa il chiarimento relativo alle frequenze oggetto della gara, si
osserva che con la citata  delibera  n.  300/10/CONS  l'Autorita'  ha
individuato 25 reti nazionali digitali terrestri e relative frequenze
associate, ivi comprese 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete  in  tecnica
DVB-H da destinare al dividendo digitale, di cui al punto 6,  lettera
f) dell'allegato A alla delibera n. 181/09/CONS. Ai  sensi  dell'art.
1, comma 4,  della  citata  delibera,  la  struttura  delle  25  reti
nazionali digitali terrestri «e'  tale  da  assicurare  l'equivalenza
delle  reti  previste,  anche   tenendo   conto   dei   vincoli   del
coordinamento internazionale, e comunque da garantire,  per  ciascuna
di esse, coperture  tra  loro  equivalenti  approssimativamente  pari
all'80%  del  territorio  nazionale».  Pertanto,  avendo   il   Piano
nazionale delle frequenze televisive digitali  terrestri  individuato
le frequenze  da  assegnare  alle  reti  nazionali  pianificate,  ivi
comprese  quelle  oggetto  della  presente   procedura,   assicurando
l'equivalenza  tra  le  reti  stesse,  le  attivita'  di   competenza
dell'Autorita', finalizzate ad identificare, sulla base  dei  criteri
previsti   dalla   normativa   vigente,   le   risorse   frequenziali
utilizzabili e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il
rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali,  si
sono concluse. In tale quadro, nel rispetto del riparto di competenze
tra l'Autorita' e il  Ministero  dello  sviluppo  economico  previste
dalla legge, non puo' che essere quest'ultimo  ad  identificare,  nel
concreto, le frequenze da assegnare nell'ambito della gara. 
  Ferma l'equivalenza delle reti  nazionali  previste  dal  piano  in
termini di copertura del territorio nazionale, e' apparso,  altresi',
opportuno, anche al fine  di  conferire  chiarezza  e  certezza  alle
procedure di gara, prevedere per le reti nazionali oggetto della gara
stessa,  un  requisito  minimo  di  copertura  della  popolazione  da
raggiungere in un tempo  prestabilito.  Sulla  base  degli  studi  di
pianificazione effettuati dall'Autorita', appare ragionevole  fissare
il requisito di copertura nella  misura  dell'80%  della  popolazione
(approssimativamente  corrispondente  al  70%  del   territorio)   da
raggiungere  nell'arco  di  cinque  anni  dalla  data  di   effettiva
disponibilita'  delle  frequenze,  fermo  restando  che   l'eventuale
impegno  a  realizzare  coperture  della  popolazione   piu'   estese
nell'arco di tempo indicato sara' oggetto  di  punteggio  nell'ambito
della valutazione del  piano  tecnico  dell'infrastruttura  (art.  9,
comma 1, lettera a). 
  Alcuni rispondenti hanno  ritenuto  irragionevole,  gravoso  e  non
proporzionato il divieto di trading delle frequenze oggetto di  gara,
ravvisando un contrasto con le disposizioni comunitarie  e  nazionali
che ammettono la possibilita' del trading delle frequenze. 
  Al riguardo si osserva che tale divieto e'  espressamente  previsto
dal punto 7),  ultimo  periodo,  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
181/09/CONS,  la  quale  stabilisce  che  «le  societa'   interessate
all'ottenimento dei multiplex dovranno impegnarsi a  realizzare  reti
nazionali con la necessaria copertura e garantendo  gli  investimenti
nell'infrastruttura di rete, con correlativa previsione  del  divieto
del trading delle frequenze  associate  ai  multiplex  oggetto  della
gara, la cui durata sara' definita nelle procedure di  cui  al  punto
9)». La citata delibera, come sopra detto, e'  entrata  a  far  parte
stabilmente dell'ordinamento normativo primario, in quanto l'art.  45
della legge n. 88/2009, modificando l'art. 8-novies  della  legge  n.
101/2008, ha previsto che i  diritti  di  uso  delle  frequenze  sono
assegnati «in conformita' ai criteri di  cui  alla  deliberazione  n.
181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del  7
aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30  aprile
2009». In ogni caso il divieto di trading e' stato  fissato  per  una
durata  limitata  nel  tempo,   proporzionalmente   all'esigenza   di
assicurare che gli aggiudicatari  adempiano  in  prima  persona  agli
obblighi assunti in sede di gara, ai quali corrisponde  un  punteggio
in sede di valutazione della domanda. Inoltre tale divieto  opera  in
maniera  assoluta  nei  confronti  degli  operatori  di  tipo  B  che
all'esito delle procedure si trovino nella condizione di  esercire  5
multiplex nazionali DVB-T, ivi  comprendendo  le  reti  derivanti  da
conversione  dell'analogico  e  le  esistenti  reti  nazionali  DVB-T
soggette a razionalizzazione, mentre sono previste eccezioni a favore
degli operatori con minore forza di mercato e  agli  operatori  nuovi
entranti, ad esclusione dell'operatore di cui  alla  decisione  della
Commissione europea. 
  Considerato  che  a  seguito  dei  rilievi  e  delle   osservazioni
formulate nell'ambito della consultazione, debbano essere  introdotte
le  conseguenti   modifiche   ed   integrazioni   dello   schema   di
provvedimento nei termini sopra indicati. 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di apportate le modificazione  e
integrazioni necessarie per dare  attuazione  alla  citata  cecisione
della Commissione europea del 20 luglio 2010. 
  Ritenuto che, per preservare  il  carattere  pro-competitivo  della
gara, e' opportuno prevedere che la partecipazione alle procedure  di
gara dell'operatore di cui alla decisione stessa possa  avvenire  per
un multiplex nel sottoinsieme A. 
  Ritenuto, con riferimento alla richiesta di  Telecom  Italia,  gia'
fatta presente in sede di consultazione, di essere ammessa  anch'essa
a partecipare al sottoinsieme A, richiesta ribadita con nota  del  10
settembre 2010 in quanto la decisione della Commissione  europea  del
20   luglio   2010   modificherebbe   sostanzialmente    il    quadro
concorrenziale preso a riferimento nella delibera n. 427/09/CONS,  di
non poter accogliere tale richiesta in  quanto  la  citata  decisione
(punti 11, 13 e 53) ribadisce la  dominanza  di  Telecom  Italia  nel
mercato delle infrastrutture analogiche,  sebbene  in  misura  minore
rispetto a Rai e a Mediaset. Al riguardo si osserva  che  l'Autorita'
non  puo'  apportare  alcuna  modifica   all'assetto   concorrenziale
previsto dalla delibera n. 181/09/CONS,  considerata  la  doverosita'
della  sua  adozione  in  relazione  alla  pendenza  della  procedura
d'infrazione n. 2005/5086 e in ordine alla chiusura della stessa e la
circostanza che  la  stessa  sia  entrata  a  far  parte  stabilmente
dell'ordinamento normativo primario, se non nella misura in cui  cio'
sia direttamente determinato dall'applicazione della decisione  della
Commissione europea del 20 luglio 2010. 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Autorita'. 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  approvato  il  provvedimento  relativo   alle   procedure   per
l'assegnazione delle frequenze disponibili in  banda  televisiva  per
sistemi  di  radiodiffusione  digitale  terrestre  e  misure  atte  a
garantire condizioni di effettiva concorrenza di cui  all'allegato  A
alla  presente  delibera,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea. 
 
    Roma, 23 settembre 2010 
 
                       Il presidente: Calabro' 
 
 
                I commissari relatori: Lauria-Mannoni