IL PRESIDENTE 
          della Commissione per le adozioni internazionali 
 
Premessa. 
  La Convenzione de L'Aja del 29  maggio  1993  «per  la  tutela  dei
minori e la cooperazione  in  materia  di  adozione  internazionale»,
ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476,  pone  tra
gli obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari  e
ratificanti  di  inserire  tra   le   priorita'   politiche   «misure
appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di
origine».  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  quale
Autorita' centrale  cui  sono  state  attribuiti  poteri  e  funzioni
diversificate (di politica generale, di' amministrazione e controllo)
ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito  delle
attivita'  di  coordinamento   delle   amministrazioni   centrali   e
periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione  con  le
organizzazioni del privato sociale  -  ha  scelto  di  promuovere  lo
sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte  le
competenze connesse alle  politiche  che  interessano  l'adozione  di
minori  stranieri.  Tale  scelta  e'  avvertita  come   esigenza   di
coinvolgimento sia degli  enti  autorizzati  allo  svolgimento  delle
procedure di assistenza delle coppie adottive sia di  altri  soggetti
istituzionali impegnati sul versante  della  protezione  dei  diritti
dell'infanzia e  dell'adolescenza,  nel  quadro  culturale  disegnato
dalle Convenzioni internazionali. 
  In tale programma si collocano le scelte operate dalla  Commissione
per le adozioni internazionali nella riunione  del  27  ottobre  2010
inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro  3.000.000  per
finanziare progetti di sussidiarieta'. 
  Il presente bando esclude  i  Paesi  che  hanno  bloccato  in  modo
permanente l'adozione di minori all'estero (es: Romania) o Paesi  ove
non vi sono  prospettive  di  allargamento  della  collaborazione  in
materia di adozioni (es. Bielorussia  e  Paesi  ove  vige  l'istituto
della kafala). 
  La Commissione, con il presente  bando,  ha  inteso  proseguire  ed
ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati fin  dal
2001, rivelatasi positiva per le parti. 
  La presentazione e la realizzazione dei progetti e' riservata  agli
enti che, alla data del 31  dicembre  2010,  risultano  essere  stati
autorizzati, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983,  n.
184 e successive modificazioni, ed operativi nelle  aree  geografiche
interessate dai progetti. 
  Nella realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il  concorso
di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese. 
  La ripartizione del contributo della Commissione  per  le  adozioni
internazionali, riferita a ciascun progetto approvato,  terra'  conto
delle risorse umane, finanziarie e di  mezzi  direttamente  impegnati
dagli  enti  proponenti  il  progetto  o   dagli   stessi   messi   a
disposizione. Il contributo della  Commissione  non  potra'  superare
euro 200.000 per ciascun progetto approvato. 
  Possono concorrere alla realizzazione del progetto  altri  soggetti
pubblici e/o privati previamente individuati e  indicati  al  momento
della  presentazione  del  progetto.  Ai  fini  dell'erogazione   del
finanziamento e', pertanto, necessario  conoscere,  fin  dall'inizio,
come si articola tra i vari attori  coinvolti  la  partecipazione  al
progetto. 
Obiettivi e contenuti dei progetti - soggetti partecipanti. 
  I progetti presentati dagli enti  devono  essere  finalizzati  alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel
Paese  di  origine,  mediante  la  realizzazione  di  interventi  che
consentano il loro permanere in famiglia e, piu' in  generale,  nella
comunita'  di  appartenenza,  rafforzando  ove  possibile   l'apporto
dell'associazionismo locale, familiare e giovanile. 
  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  in   sede   di
valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo: 
  a) la deistituzionalizzazione e  l'accoglienza  dei  minori,  nella
famiglia di  origine,  in  affidamento  etero  familiare  o  in  casa
famiglia, anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership
con ONG locali ed in collaborazione con le  autorita'  pubbliche  che
sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza
cure dei genitori; 
  b) l'aiuto, anche mediante  forme  di  micro  credito,  alle  madri
adolescenti  ed  alle  coppie  giovani   per   acquisire   competenza
genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori; 
  c) la riduzione del  fenomeno  dei  «bambini  di  strada»  mediante
costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato  giovanile
per adolescenti e/o «focolari», ove  possa  svilupparsi  un  corretto
processo educativo; 
  d) il censimento e la registrazione dei  minori  non  identificati;
l'attivazione  delle  procedure  giudiziarie  e  amministrative   per
l'avvio all'adozione dei minori privi di tutela parentale; 
  e) la sistematizzazione e la raccolta dati  dei  minori  fuori  del
contesto familiare al fine di consentire  alle  autorita'  locali  di
avere un quadro chiaro e definito dell'infanzia  fuori  dal  contesto
familiare; 
  f) il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore eta',
i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di  legge
del Paese, mediante programmi di monitoraggio,  supporto  psicologico
per prevenire le devianze,  tutoring  per  l'inserimento  lavorativo,
supporto logistico e servizi abitativi  temporanei,  altre  forme  di
sostegno generatrici di reddito; 
  g)  la  prevenzione  della  mortalita'  infantile  e  di  patologie
caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonche' la cura e
l'assistenza  medica  di  minori   colpiti   da   malattie   che   ne
compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione  e  di
donne in stato di gravidanza; 
  h)  la  riduzione  del  fenomeno   della   dispersione   scolastica
(comprendendo   l'educazione   pre-scolastica,   il   sostegno   alla
scolarizzazione,  l'attivita'  extra   scolastica   e   la   qualita'
dell'offerta formativa); 
  i) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni  del  Paese
ove si realizza il progetto che siano in grado di  assicurare,  negli
anni successivi, il proseguimento del  progetto  promosso,  affinche'
non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle  risorse
impegnate; 
  l)  la  formazione  degli  operatori  coinvolti  nel   sistema   di
protezione dell'infanzia  al  fine  di  prevenire  l'abbandono  e  di
promuovere la reintegrazione familiare, l'affido  etero  familiare  e
l'adozione nazionale; 
  m) la creazione e formazione di figure professionali competenti  in
materia di mediazione  familiare,  per  l'attivazione  di  interventi
mirati a prevenire conflitti all'interno della famiglia e del  gruppo
sociale; 
  n) il concorso e sostegno di iniziative di promozione dell'adozione
nazionale  da  parte  delle  autorita'  competenti   del   Paese   di
riferimento. 
  Per  ciascun  progetto  deve  essere  indicato  il  nominativo  del
coordinatore di progetto. Devono, altresi', essere indicati: 
  2. gli enti autorizzati realizzatori; 
  3. le altre organizzazioni che operano nel campo  della  protezione
di minori concorrenti alla realizzazione; 
  4. le istituzioni aderenti: 
  amministrazioni centrali; 
  regioni; 
  enti locali; 
  organismi internazionali; 
  Comunita' europea; 
  5. l'esatta localizzazione dell'intervento; 
  6. le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri; 
  7.   eventuali   organismi   stranieri    coinvolti    (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.); 
  8. il costo  del  progetto  dettagliando  gli  apporti  degli  enti
realizzatori e quelli dei soggetti sostenitori: 
  le risorse umane e finanziarie; 
  i mezzi strumentali; 
  9. la durata del progetto e le fasi intermedie di realizzazione; 
  10. il finanziamento richiesto alla Commissione. 
Modalita' e termini di presentazione del progetto. 
  I progetti, firmati dai responsabili legali degli enti proponenti e
dal coordinatore di progetto,  devono  essere  presentati  in  doppio
originale e una copia, e ove possibile  in  formato  elettronico  (CD
ROM). Essi dovranno essere inviati alla Commissione per  le  adozioni
internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre  il
30 giugno 2011 (fara' fede il timbro postale o il timbro sulla  bolla
di accompagnamento per le spedizioni a mezzo corriere).  Non  saranno
valutati i progetti spediti fuori termine. 
  Ogni progetto deve articolarsi  in  una  prima  parte  illustrativa
delle finalita' e degli obiettivi ed in una seconda parte  contenente
tutti gli altri elementi indicati nel presente bando. 
  Il progetto deve essere inoltre corredato di una dichiarazione  del
coordinatore   di   progetto   che   attesti,   sotto   la    propria
responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati  presentatori  ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa. Dalla documentazione
deve emergere chiaramente se il progetto e'  da  realizzarsi  con  il
contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare
e la finalizzazione dello specifico finanziamento. 
Avvio e tempi di realizzazione del progetto. 
  La data di avvio del progetto dovra' essere comunicata e dimostrata
entro 2 mesi dalla data di comunicazione del finanziamento  da  parte
della Commissione. 
  Nel caso in cui il progetto sia stato avviato precedentemente  alla
data di comunicazione del finanziamento, l'ente dovra' documentare la
data di avvio e le attivita' gia' realizzate. 
  Si rappresenta che la Commissione per le  adozioni  internazionali,
qualora verifichi il mancato avvio del progetto entro  2  mesi  dalla
data di comunicazione del finanziamento, procedera' alla  revoca  del
finanziamento stesso. 
  La durata massima dei progetti non puo' essere superiore a 18 mesi. 
  Non saranno concesse proroghe del termine  di  realizzazione  degli
interventi programmati se non determinate da eventi eccezionali e non
prevedibili al momento  della  presentazione  del  progetto.  Non  e'
consentito apportare modifiche, non concordate preventivamente con la
Commissione, al budget presentato unitamente al  progetto  sottoposto
all'approvazione. 
Istruttoria e valutazione dei progetti. 
  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali   esaminera'   e
approvera' entro i centoventi giorni successivi,  alla  scadenza  del
termine di  presentazione,  i  progetti  che  meglio  realizzano  gli
obiettivi del presente bando. 
  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  in   sede   di
approvazione, ripartira' lo stanziamento previsto in  relazione  alla
complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
Il contributo della Commissione non potra' superare euro 200.000  per
ciascun progetto approvato. 
  La Commissione per le adozioni internazionali valutera' i  progetti
pervenuti sulla base dei criteri riportati nell'allegato 4. 
Raccomandazioni e limitazioni. 
  Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si  auspica  la
presentazione di un numero limitato di progetti  che  veda  coinvolti
piu'  enti,  i  quali  dovranno  tenere  conto  della  disponibilita'
complessiva delle risorse previste dal presente bando. 
  La Commissione per  le  adozioni  internazionali  ha  scelto  quali
principali destinatari del finanziamento gli  enti  autorizzati,  cui
possono associarsi altri soggetti pubblici e privati,  ritenendo  che
la responsabilita' di predisporre  e  realizzare  tali  progetti  sia
prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto
esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da  altri  soggetti
pubblici o privati in qualita' di capi-progetto. 
Voci di spesa non ammesse a finanziamento. 
  Non sono finanziabili le voci del progetto relative a: 
  acquisto  di  beni   immobili,   costruzione   e   ristrutturazione
immobiliari, con eccezione di modesti adeguamenti indispensabili  per
la realizzazione degli obiettivi del progetto; 
  oneri riferiti a ideazione, progettazione e coordinamento; 
  oneri relativi a personale italiano espatriato; 
  spese di viaggio e missione da e per l'Italia; 
  spese di coordinamento e funzionamento; 
  spese di monitoraggio e valutazione; 
  oneri per «imprevisti» o per voci non specificate; 
  donazioni in denaro agli istituti; 
  oneri riferiti a convegni e conferenze; 
  oneri riferiti a borse di studio da parte dell'ente. 
Pubblicizzazione  dei  finanziamenti   approvati   e   modalita'   di
  erogazione. 
  Nel quadro della piu' ampia pubblicita' degli interventi,  al  fine
di una corretta ed immediata informazione,  dopo  l'approvazione  dei
progetti verra' data comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
sito web  della  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  dei
finanziamenti, dell'oggetto e dei destinatari. 
  L'erogazione    dei    finanziamenti    avverra'    successivamente
all'approvazione da parte degli organi di controllo e si  articolera'
come di segue: 
  a) il 25% dopo almeno tre mesi dall'avvio del progetto,  a  seguito
di relazione particolareggiata dell'attivita' svolta; 
  b) il 50% dopo almeno sei mesi dall'avvio del progetto,  a  seguito
di  relazione  particolareggiata  sullo  stato  di  avanzamento   del
progetto; 
  c) il rimanente 25% a conclusione delle  attivita'  progettuali,  a
seguito  di  presentazione  di  relazione  da  cui  risulti  che  gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati. 
  Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera'
la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b)  e  c),
onde consentire ogni  valutazione  preliminare  al  nulla  osta  alla
liquidazione. 
  Ogni relazione dovra' essere corredata di: 
  un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco  di  tutte
le fatture e/o scontrini fiscali riportati in ordine cronologico,  la
descrizione di ogni  voce  di  spesa  con  l'indicazione  per  ognuna
dell'importo in moneta locale ed in euro, la  quota  a  carico  della
Commissione e quella a carico dell'ente o dei soggetti che concorrono
alla realizzazione del progetto; 
  nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere  a),
b) e c) del  precedente  capoverso,  unitamente  alla  documentazione
contabile giustificativa, che dovra' essere in originale ed in copia;
in mancanza dell'originale potra' essere prodotta la copia conforme. 
  Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in  moneta
locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la  valuta  della
data di emissione della fattura o scontrino oppure  la  valuta  media
del mese di emissione; se tale documentazione  e'  in  lingua  locale
occorre allegare la traduzione in lingua italiana. 
  Gli enti realizzatori dei progetti finanziati  sono  esonerati  dal
prestare  cauzione  ai  sensi  dell'art.  54  del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli  importi  relativi  alle  singole   prestazioni   e   l'ammontare
complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai  sensi  del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S. 
  Si  dispone  la  pubblicazione  del  presente  bando  in   Gazzetta
Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1998, n. 476. 
 
    Roma, 27 ottobre 2010 
 
                                            Il presidente: Giovanardi