IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O.  della  Gazzetta  Ufficiale n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 4  novembre  2009  dall'impresa
Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in  Bergamo,  Via  Fratelli
Bronzetti 32/28 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato  FOXTROT,  contenente
la  sostanza  attiva  fenoxaprop-p-ethyl,  uguale  al   prodotto   di
riferimento denominato STARPROP registrato al  n.12960  con  D.D.  in
data 5 novembre 2008 dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento STARPROP; 
  L'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 5 novembre
2013 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti
salvi gli  adeguamenti  e  gli  adempimenti  alle  conclusioni  delle
valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto  fitosanitario  di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto  ministeriale 9
luglio 1999; 
 
                               Decreta 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  5  novembre
2013 l'Impresa Cheminova  Agro  Italia  S.r.l.  con  sede  legale  in
Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 32/28, e' autorizzata ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  Foxtrot  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti  alle
conclusioni delle valutazioni in applicazione dei  principi  uniformi
di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo  194/95,  per  il
prodotto fitosanitario di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,5-1-5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero dell' impresa: Cheminova A/S - Thyboronvej  78  -
DK 7673 Harboore (Danimarca). . 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14878. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello