IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE; Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47; Vista la richiesta dell'organismo Rina SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 12899-1-2-3:2007 per il sistema 1 di attestazione della conformita'; Considerato che l'organismo instante e' certificato Sincert registrato col n. 002B-rev.15 per i prodotti oggetto della domanda; Decreta: Art. 1 1. La societa' Rina SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, e' autorizzata a svolgere attivita' di Organismo di certificazione dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati: EN 12899-1:2007 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1, segnali permanenti. Sistema di attestazione 1 - requisito essenziale 4; EN 12899-2:2007 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2, delineatori di ostacolo transilluminati (TTB). Sistema di attestazione 1 - requisito essenziale 4; EN 12899-3:2007 - Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 3, delineatori di margine e dispositivi rifrangenti. Sistema di attestazione 1 - requisito essenziale 4. 2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.