IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in base al quale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri devono avviare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio; Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale vengono introdotte disposizioni volte a garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e, quindi, ad evitare la formazione di debiti pregressi. Visti in particolare: a) il comma 1, lettera a), punto 2, in base al quale i funzionari delle pubbliche amministrazioni, che adottino provvedimenti che comportano impegni di spesa, hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; b) il comma 1, lettera a), punto 4, in virtu' del quale, per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, vigila, attraverso gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, sulla corretta applicazione delle disposizioni tese a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, secondo procedure da definire con apposito decreto del predetto Ministero; Visto l'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, in base al quale gli Uffici centrali del bilancio concorrono con gli altri Uffici del Dipartimento alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle Amministrazioni a livello di unita' previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero; Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, che attribuisce agli Uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello Stato compiti di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che demanda agli uffici centrali del bilancio l'attivita' di vigilanza sull'andamento delle spese, prevedendo apposita segnalazione alla coesistente Amministrazione, nel caso in cui l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero, ovvero ai singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di bilancio, con conseguente obbligo di disporre, con decreto del Ministro competente, la sospensione dell'assunzione degli impegni o dell'emissione dei titoli di pagamento a carico dei capitoli interessati; Visto l'art. 60, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel confermare l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che «la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa, in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare», oltre che contabile, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto l'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di alcuni beni; Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede l'invio alla Procura della Corte dei conti, da parte delle Amministrazioni interessate, dei provvedimenti di riconoscimento del debito e il controllo preventivo della Corte dei conti sugli stessi nei casi previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato (c.d. legge di contabilita' generale dello Stato) e il regio decreto 23 maggio 1924. n. 827, recante il regolamento di contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la disciplina dell'assunzione degli impegni di spesa; Visto l'art. l1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme generali sul controllo e sulla registrazione degli impegni di spesa, con particolare riferimento alle ipotesi in cui e' fatto divieto assoluto di registrazione; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante la regolamentazione della procedura di controllo degli impegni di spesa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi. al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale, per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera a), secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il presente decreto disciplina la vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali dello Stato e delle relative strutture periferiche avvalendosi, rispettivamente, degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali dello Stato. Le disposizioni del presente decreto concorrono a favorire la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del bilancio, ad assicurare la tempestivita' nei pagamenti delle somme dovute, per somministrazioni, forniture ed appalti, e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, avviando, a cura dei Ministeri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, una attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse.