IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, in base al quale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle  risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,  i  Ministeri
devono avviare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa
e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  il  quale
vengono introdotte disposizioni volte a  garantire  la  tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni  per  somministrazioni,
forniture ed appalti e, quindi, ad evitare la  formazione  di  debiti
pregressi. Visti in particolare: 
    a) il comma 1, lettera a), punto 2, in base al quale i funzionari
delle  pubbliche  amministrazioni,  che  adottino  provvedimenti  che
comportano  impegni  di   spesa,   hanno   l'obbligo   di   accertare
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con  le  regole
di finanza pubblica; 
    b) il comma 1, lettera a), punto 4, in virtu' del quale,  per  le
Amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, vigila,
attraverso  gli  Uffici  centrali  del  bilancio  e   le   ragionerie
territoriali  dello  Stato,   sulla   corretta   applicazione   delle
disposizioni tese a  prevenire  la  formazione  di  nuove  situazioni
debitorie, secondo procedure da definire  con  apposito  decreto  del
predetto Ministero; 
  Visto l'art. 11, comma 3, lettera a), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, in base al quale gli  Uffici
centrali  del  bilancio  concorrono  con   gli   altri   Uffici   del
Dipartimento alla formazione  del  bilancio  dei  singoli  Ministeri,
intervenendo nella valutazione  degli  oneri  delle  funzioni  e  dei
servizi  istituzionali,  nonche'  dei  programmi   e   dei   progetti
presentati dalle Amministrazioni a livello di unita'  previsionale  o
di singolo capitolo  e  curano  la  compilazione  del  rendiconto  di
ciascun Ministero; 
  Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,  che  attribuisce
agli Uffici centrali del  bilancio  e  alle  ragionerie  territoriali
dello Stato  compiti  di  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica in materia di contenimento della spesa; 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria  2006),  che  demanda  agli  uffici  centrali  del
bilancio  l'attivita'  di  vigilanza  sull'andamento   delle   spese,
prevedendo apposita segnalazione  alla  coesistente  Amministrazione,
nel caso in cui l'andamento della spesa, riferita al complesso  dello
stato di previsione del Ministero, ovvero ai  singoli  capitoli,  sia
tale da non assicurare il rispetto  delle  originarie  previsioni  di
bilancio, con  conseguente  obbligo  di  disporre,  con  decreto  del
Ministro competente, la sospensione dell'assunzione degli  impegni  o
dell'emissione  dei  titoli  di  pagamento  a  carico  dei   capitoli
interessati; 
  Visto l'art. 60, comma 14, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale,  nel  confermare  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'art. 1, comma 21, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  ha
previsto che  «la  mancata  segnalazione  da  parte  del  funzionario
responsabile dell'andamento della spesa, in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle  originarie  previsioni  di  spesa
costituisce  elemento  valutabile  ai  fini   della   responsabilita'
disciplinare», oltre che contabile, ai sensi dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato  dall'art.  68  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto l'art. 2, comma 594, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(legge finanziaria 2008) che prevede, ai fini del contenimento  delle
spese di funzionamento,  che  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
adottano piani triennali per l'individuazione di  misure  finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo di alcuni beni; 
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003), che  prevede  l'invio  alla  Procura  della
Corte dei conti, da  parte  delle  Amministrazioni  interessate,  dei
provvedimenti di riconoscimento del debito e il controllo  preventivo
della Corte dei conti sugli stessi  nei  casi  previsti  dall'art.  3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  (c.d.  legge  di  contabilita'  generale  dello
Stato) e il  regio  decreto  23  maggio  1924.  n.  827,  recante  il
regolamento di contabilita' generale dello Stato; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  concernente
la disciplina dell'assunzione degli impegni di spesa; 
  Visto l'art. l1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367, recante norme generali  sul  controllo  e  sulla
registrazione degli impegni di  spesa,  con  particolare  riferimento
alle ipotesi in cui e' fatto divieto assoluto di registrazione; 
  Visto l'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
febbraio 1998, n. 38, recante la regolamentazione della procedura  di
controllo degli impegni di spesa; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, il quale prevede  l'affiancamento,  a  fini  conoscitivi.  al
sistema di contabilita' finanziaria di un  sistema  e  di  schemi  di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni  criteri
di contabilizzazione; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  all'art.  9,  comma  4,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  in  base  al  quale,  per  le
Amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato,  anche
attraverso  gli  uffici  centrali  del  bilancio  e   le   ragionerie
territoriali, vigila sulla corretta applicazione  delle  disposizioni
di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera a), secondo procedure  da
definire con apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 9, comma  1-ter,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, il presente decreto disciplina la  vigilanza  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali
dello Stato  e  delle  relative  strutture  periferiche  avvalendosi,
rispettivamente,  degli  uffici  centrali  del   bilancio   e   delle
ragionerie territoriali dello Stato.  Le  disposizioni  del  presente
decreto concorrono  a  favorire  la  razionalizzazione  nell'utilizzo
delle risorse  del  bilancio,  ad  assicurare  la  tempestivita'  nei
pagamenti delle somme  dovute,  per  somministrazioni,  forniture  ed
appalti, e ad evitare la formazione di  nuove  situazioni  debitorie,
avviando,  a  cura  dei  Ministeri,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, una attivita' di analisi  e  revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse.