IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le  Regioni  Campania  (16  aprile
2009), Lazio (16 aprile  2009),  Emilia  Romagna  (16  aprile  2009),
Toscana  (16  aprile  2009)  e  Basilicata  (23  aprile   2009)   che
stabiliscono che il trattamento di sostegno al  reddito  spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 22  febbraio  2010,  in
favore dei lavoratori della societa'  CIET  Impianti  S.p.a.  per  la
quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata,
ai  fini  della  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Campania (22 febbraio  2010),
Lazio (12 febbraio 2010), Emilia Romagna (9 febbraio  2010),  Toscana
(26 maggio  2010)  e  Basilicata  (3  marzo  2010)  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori  dipendenti
dalla societa' CIET Impianti  S.p.a.,  in  conformita'  agli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda CIET Impianti S.p.a., in favore di un numero massimo  di
sessantatre lavoratori per il periodo  dal  1°  gennaio  2010  al  31
luglio 2010 e di cinquantasette lavoratori  per  il  periodo  dal  1°
agosto 2010 al 31 dicembre 2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
in data 22 febbraio 2010, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla
societa' CIET Impianti S.p.a. secondo le seguenti tempistiche: 
 


                             n. lavoratori     n. lavoratori
     Sedi operative         dall'01.01.2010   dall'01.08.2010
                             al 31.07.2010     al 31.12.2010
           -                       -                 -  
Casoria (NA)                      25                24
Viterbo (VT)                      18                16
Matera (MT) 18 16
Serravalle Pistoiese (PT)          1                 1
Poggio Berni (RN)                  1                 0

                TOTALE            63                57


 
  Sul fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 1.051.081,02. 
  Pagamento diretto: si.