IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1°  novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78); 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed  in  particolare  l'articolo   7   relativo   alle
attribuzioni del Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in  particolare  l'articolo  4  relativo
alle attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 -  «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori  marittimi  a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma  della  legge
31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 -  «Adeguamento
della   normativa   sulla   sicurezza   e   salute   dei   lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi
in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto il decreto del Ministro della  marina  mercantile  22  luglio
1991, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 240 del 12  ottobre  1991,  recante  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; 
  Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1077 del 31  ottobre  2007
recante «Aggiornamento delle norme  di  sicurezza  per  il  trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi  solidi  allegate  al  decreto  del
Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 (G.U. Serie  Generale
n. 240  del  12  ottobre 1991)  e  procedure  amministrative  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e  per
il nulla osta allo sbarco  dei  carichi  medesimi»  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274  del  24  novembre  2007,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  43  del  22
febbraio 2005  recante  recepimento  della  direttiva  2001/96/CE  in
materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza  delle
operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»; 
  Vista la Regola VI/1-2 della precitata Convenzione, come  emendata,
che  rende  obbligatorie,  a  decorrere  dal  1  gennaio   2011,   le
disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi
alla   rinfusa   (IMSBC   Code)   -   adottato    dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC  268  (85)  del  4
dicembre 2008 -, come emendato; 
  Vista la Circolare DEM3/1160 datata 10  dicembre  1999  dell'allora
Ministero dei trasporti e della navigazione contenente la  disciplina
dell'attivita' dei consulenti chimici di porto; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi di cui  al  citato
decreto 22 luglio 1991,  alla  luce  delle  normative  internazionali
sopraccitate, nonche' disciplinare in maniera uniforme  per  tutti  i
porti italiani  le  procedure  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei
succitati carichi solidi alla rinfusa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate e rese esecutive, le  norme  di  sicurezza  e  le
procedure  amministrative   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco  di
carichi solidi alla  rinfusa,  di  cui  all'Allegato  1  al  presente
decreto. 
  2. Il decreto dirigenziale 1077/2007 - e  successive  modifiche  ed
integrazioni - citato  in  premessa,  unitamente  agli  allegati,  e'
abrogato e sostituito dal presente decreto, che entrera' in vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2011. 
    Roma, 30 novembre 2010 
 
                   Il comandante generale Amm. Isp. Capo (CP): Brusco