IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78); Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1077 del 31 ottobre 2007 recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 (G.U. Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 1991) e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 24 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005 recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»; Vista la Regola VI/1-2 della precitata Convenzione, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code) - adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008 -, come emendato; Vista la Circolare DEM3/1160 datata 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione contenente la disciplina dell'attivita' dei consulenti chimici di porto; Ritenuto necessario aggiornare le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi di cui al citato decreto 22 luglio 1991, alla luce delle normative internazionali sopraccitate, nonche' disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei succitati carichi solidi alla rinfusa; Decreta: Art. 1 1. Sono approvate e rese esecutive, le norme di sicurezza e le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 2. Il decreto dirigenziale 1077/2007 - e successive modifiche ed integrazioni - citato in premessa, unitamente agli allegati, e' abrogato e sostituito dal presente decreto, che entrera' in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011. Roma, 30 novembre 2010 Il comandante generale Amm. Isp. Capo (CP): Brusco