IL DIRIGENTE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'articolo 17, comma  1  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in  vigore  del  Regolamento  stesso   figurano   nell'allegato   del
Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
"registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette"; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale e' stata delegata al
dott. Roberto Varese, la  firma  dei  decreti  di  autorizzazione  ai
laboratori accreditati in conformita' alle prescrizioni  della  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme  alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European
Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010; 
  Visto il  decreto  11  dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.  295  del  20
dicembre 2006 con il quale al  laboratorio  S.CHI.A.  Studio  chimico
associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del  Vallo
(TP), Via Mons. Audino n. 4 e' stata  rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 novembre 2010; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19  ottobre  2010
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
  al laboratorio S.CHI.A. Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi
e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n.  4,
al rilascio dei certificati di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita' fino  al  18  ottobre  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2010 
 
                                                 Il dirigente: Varese