IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.
222, il quale dispone che, a decorrere  dall'anno  finanziario  1990,
una quota pari all'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi  di  interesse
sociale e di carattere umanitario a diretta gestione  statale  e,  in
parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa
Cattolica; 
  Visto l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985,  in  base
al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo  comma,  sono
utilizzate dallo Stato  per  interventi  straordinari  per  fame  nel
mondo, calamita' naturali, assistenza ai  rifugiati  e  conservazione
dei beni culturali; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge  20
maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i  criteri  e  le
procedure per l'utilizzazione dello stanziamento  del  capitolo  6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20  luglio
2000, che detta  criteri  di  esame  e  selezione  delle  istanze  di
contributo,  anche  al  fine  di  tenere  conto  delle   osservazioni
formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati sugli schemi di  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  ripartizione  per  gli
anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente  e
ai principi generali dell'azione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  criteri  e
procedure  per  l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per   mille
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76; 
  Visto l'articolo 1-quater, comma 4,  del  decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1
della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  il  quale   dispone   che
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  47,  comma  2,  della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo
Stato dell'otto per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) e' ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006; 
  Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  20
gennaio 2006, recante «Modificazioni ed integrazioni  alle  modalita'
di presentazione delle domande di contributo  per  l'otto  per  mille
statale»; 
  Visto l'atto di indirizzo del Segretario Generale della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2007, con riferimento al settore
dei beni culturali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  12
ottobre 2007 per la valutazione e la riduzione  del  rischio  sismico
del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche  per  le
costruzioni (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24, S.O. n. 25); 
  Visto l'articolo 17 del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1  della
legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante «Disposizioni urgenti  per  la
cessazione dello stato di  emergenza  in  materia  di  rifiuti  nella
regione Campania,  per  l'avvio  della  fase  post  emergenziale  nel
territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre  disposizioni  urgenti
relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   ed   alla
protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 5  agosto  2010,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per il  settore  dei  trasporti  e  disposizioni  in  materia
finanziaria», convertito, con modificazioni  nella  legge  1°  agosto
2010, n. 163; 
  Rilevato che risultano pervenute n. 1.133 domande; 
  Vista la nota in data 29  aprile  2010,  acquisita  agli  atti  del
protocollo in data 7 maggio 2010 al  numero  9452  con  la  quale  la
Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (Bari)  ha  chiesto
il ritiro del progetto trasmesso con istanza  prot.  n.  413  del  10
marzo 2010, riguardante il «Restauro  conservativo  e  consolidamento
della Cattedrale  dell'Assunta  in  Gravina  di  Puglia  (Bari)»  per
concorrere al procedimento di ripartizione della quota 2010 dell'otto
per mille dell'IRPEF a  diretta  gestione  statale,  in  quanto  gia'
finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  27
novembre 2009; 
  Vista la nota prot. n. 9431 in data 20 maggio 2010, con la quale il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  -  Direzione  Generale
per gli Archivi, Servizio II tutela e conservazione,  ha  chiesto  il
ritiro del progetto dell'Archivio  di  Stato  di  Napoli  dal  titolo
«Percorsi di carte»  presentato  dalla  Direzione  Generale  medesima
trasmesso con istanza prot. n. 4706 del 12 marzo 2010, in  quanto  lo
stesso e' stato inviato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
dalla Soprintendenza per i beni  architettonici  e  paesaggistici  di
Napoli per concorrere al procedimento  di  ripartizione  della  quota
2010 dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
  Vista la nota prot. n. 105 in data 12 giugno 2010, con la quale  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali -  Direzione  Regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha chiesto il  ritiro
del progetto presentato dall'Archivio di Stato di Venezia con istanza
prot. n. 2162 del 12 marzo 2010, riguardante  «Restauro  e  messa  in
sicurezza del Convento di Santa  Maria  dei  Frari  in  Venezia»  per
concorrere al procedimento di ripartizione della quota 2010 dell'otto
per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
  Vista la nota prot. n. 15635 in data 10 giugno 2010, con  la  quale
il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione Generale
per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto  d'autore  ha
ravvisato l'opportunita'  di  ritirare  la  richiesta  di  intervento
presentata a nome della Biblioteca del Monumento nazionale  di  Santa
Scolastica in  Subiaco,  riguardante  «Ricognizione,  inventariazione
informatizzata,  studio  dei  documenti  dell'archivio  storico  sec.
VI-VII» per concorrere al procedimento di  ripartizione  della  quota
2010 dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale; 
  Considerato che le regioni Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta  non
hanno presentato richiesta di contributo per nessuna delle  tipologie
previste dal regolamento; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 5, comma 1, del  regolamento
citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno  e
che, pertanto, sono da  escludere  le  domande  di  cui  all'allegato
elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine  del  15  marzo
2010; 
  Tenuto conto che possono  accedere  alla  suddetta  ripartizione  i
soggetti richiedenti, diversi dalle  pubbliche  amministrazioni,  che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che,  pertanto,
sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2; 
  Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase
istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 2, di cui all'allegato elenco n.
3; 
  Considerato, altresi' che, a norma dell'articolo 3,  comma  1,  del
regolamento  citato,  possono  accedere   alla   ripartizione   dello
stanziamento  le  pubbliche  amministrazioni   nonche'   le   persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine  di
lucro  e  che,  pertanto,  sono  da  escludere  le  domande  di   cui
all'allegato elenco n. 4; 
  Viste   infine,   le   valutazioni   sfavorevoli   espresse   dalle
amministrazioni competenti e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per quanto concerne la  riconducibilita'  del  progetto  alle
fattispecie di cui all'articolo 2 del regolamento citato,  ovvero  la
relazione tecnica di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, per
gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5; 
  Considerato che, secondo l'articolo 2,  comma  1,  del  regolamento
citato, sono ammessi alla  ripartizione  della  quota  dell'otto  per
mille gli interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'
naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali; 
  Vista la nota prot. n. 79855, acquisita agli atti del protocollo in
data  6  ottobre  2010,  n.  18402,  con  la   quale   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ha comunicato che lo  stanziamento  del
fondo della  quota  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  iscritto  sul
capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2010, e' pari a euro 144.489.192,000; 
  Tenuto conto che, per effetto della riduzione  lineare  operata  in
attuazione dell'articolo 1,  comma  5,  del  citato  decreto-legge  5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,  nella  legge  1°
agosto 2010, n. 163, lo stanziamento del fondo della quota  dell'otto
per mille dell'IRPEF, iscritto  sul  capitolo  2780  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'  pari  a
euro 144.431.387,64 per l'anno 2010, anziche' a euro 144.489.192,000,
come dalla predetta nota prot. n. 79855 del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano  interventi
che esulano effettivamente dall'attivita'  di  ordinaria  e  corrente
cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi
nella programmazione e  nella  relativa  destinazione  delle  risorse
finanziarie  e  che   le   relative   risorse   appaiono   funzionali
all'iniziativa  poiche'  ne  consentono   il   completamento   o   la
realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia; 
  Considerato che la disponibilita' dei fondi  stanziati  per  l'anno
2010, consente di finanziare i  progetti  appartenenti  alle  quattro
tipologie  previste  dall'articolo  2  del  richiamato   regolamento,
giudicati  favorevolmente  dalle  amministrazioni  competenti  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali e' stato  dato  un
giudizio di particolare rilevanza, nei limiti degli importi  ritenuti
ammissibili; 
  Considerata la necessita' di dare il massimo sostegno  ai  progetti
rivolti ad assicurare l'emancipazione dei Paesi in  via  di  sviluppo
dalla dipendenza in  termini  di  importazioni  alimentari  da  altri
Paesi; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere  a  finanziamento  tutti  i
progetti per fame nel mondo particolannente rilevanti a fronte  anche
dell'esiguita' delle somme richieste per il  finanziamento  di  detti
progetti; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  assicurare  il   rispetto   di   una
sostanziale equita' nella ripartizione delle risorse tra le aree  del
Paese in relazione alla consistenza delle richieste; 
  Ritenuto di  concedere  il  finanziamento  dell'intervento  oggetto
dell'istanza presentata per concorrere alla ripartizione della  quota
per l'anno 2010 anche a soggetti gia' beneficiari di contributi negli
anni  passati,  allorquando  l'intervento   stesso   costituisce   la
prosecuzione  ovvero  il  completamento  di  quello   precedentemente
ammesso a contributo; 
  Ritenuto di ammettere al finanziamento, in caso  di  pluralita'  di
istanze da parte di uno stesso soggetto, gli interventi  relativi  ad
un unico oggetto; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno   dare   particolare   rilievo   agli
interventi  relativi  alla  finalita'  di  assistenza  ai  rifugiati,
assicurando il finanziamento al maggior numero di  progetti  valutati
favorevolmente; 
  Considerato che gli interventi relativi alla conservazione dei beni
culturali, di seguito riportati, in modo  particolarmente  rilevante,
perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e  fruibilita'  di
beni che presentano un particolare valore architettonico,  artistico,
storico, archeologico,  etnografico,  scientifico,  bibliografico  ed
archivistico e assicurano  un'equa  ripartizione  territoriale  delle
risorse; 
  Considerato che gli interventi per calamita' naturali,  di  seguito
riportati, perseguono, in modo particolarmente rilevante, l'interesse
concernente  la  pubblica  incolumita'  o  il  ripristino   di   beni
danneggiati o distrutti a seguito  di  avversita'  della  natura,  di
incendi o di movimenti del suolo e  assicurano  un'equa  ripartizione
territoriale delle risorse; 
  Considerato che gli  interventi  di  assistenza  ai  rifugiati,  di
seguito riportati,  in  modo  particolarmente  rilevante,  perseguono
l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi  nonche'  agli  altri
soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del   regolamento,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed  i  sussidi
previsti dalla vigente normativa; 
  Considerato che gli interventi  per  fame  nel  mondo,  di  seguito
riportati, in modo particolarmente rilevante, perseguono  l'interesse
dell'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo  nonche'
della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti  di
contrasto  delle  situazioni  di  sottosviluppo  e  denutrizione  che
minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; 
  Visti i parere espressi dalle competenti commissioni  della  Camera
dei Deputati e del Senato  della  Repubblica,  rispettivamente  il  2
dicembre 2010 e il 7 dicembre 2010  sulla  proposta  di  ripartizione
della quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta
gestione statale per l'anno 2010; 
  Ravvisata l'opportunita' di recepire alcune  indicazioni  formulate
dalle  Commissioni  parlamentari  relativamente  all'inserimento   di
ulteriori  interventi  da  ammettere  alla  ripartizione  anche   per
assicurare un migliore equilibrio nella distribuzione geografica  nel
Paese, con riferimento  alle  tipologie  di  «calamita'  naturali»  e
«conservazione dei beni culturali»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2010,  la  quota  di  euro  144.43l.387,64   dello
stanziamento di cui all'articolo 47 della legge 20  maggio  1985,  n.
222, e' destinata a far fronte agli interventi di cui all'allegato A,
parte integrante del presente decreto. 
    Roma, 10 dicembre 2010 
 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                               alla Presidenza        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                     Letta            

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 20, foglio n. 272