IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA e con IL MINISTRO DEL TURISMO Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la definizione di criteri, condizioni e modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 emanati dalla Commissione (2006/C 319/01); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007; Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.