IL DIRETTORE GENERALE 
   per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e 
                        la normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21  dicembre  1988,
relativa   al   riavvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti  i
prodotti da costruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE; 
  Visto il decreto 9 maggio  2003,  n.  156,  concernente  criteri  e
modalita'  per  il  rilascio  dell'abilitazione  degli  organismi  di
certificazione, ispezione e prova; 
  Vista la legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  di  adempimento  degli
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47; 
  Vista la richiesta dell'organismo «COSMOB S.p.a.  -  Consorzio  del
mobile - Societa consortile per azioni», con  sede  in  via  Galleria
Roma, scala B - 61100 Pesaro, di abilitazione per alcune  valutazioni
di  conformita'  alla  direttiva  89/106/CEE  per   i   prodotti   da
costruzione di cui alla norma europea EN 13986 : 2006,  limitatamente
ai  requisiti  di  igiene,  salute  e   ambiente   e   sicurezza   di
utilizzazione; 
  Considerato che la richiesta  concerne  solo  i  requisiti  di  cui
all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
aprile 1993, n. 246; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo COSMOB «COSMOB  S.p.a.  -  Consorzio  del  mobile  -
Societa consortile per azioni», con sede in via Galleria Roma,  scala
B - 61100 Pesaro, e' autorizzato a svolgere attivita' di  laboratorio
di prova secondo i requisiti essenziali, sistemi  di  attestazione  e
norme sotto riportate: 
    EN 13986 : 2006 - Limitatamente alle prove di laboratorio per gli
aspetti di igiene, salute e ambiente e  sicurezza  di  utilizzazione.
Sistema di attestazione 3 e 4. 
    
  2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni  a  decorrere  dalla
data del presente decreto.